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Convenzione contro la
tortura
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"Tutti gli esseri
umani nascono liberi e uguali in idgnità e diritti": così
recita l’articolo 1 della Dichiarazione universale dei
diritti umani. Ciononostante, leggi, pratiche e modelli
culturali discriminatori basati sull’identità di genere
rimangono in vigore in numerosi paesi: per questo giorno
dopo giorno donne adulte e minorenni subiscono affronti alla
loro dignità e violazioni dei loro diritti fondamentali, con
conseguenze anche mortali.
[…] La tortura contro le donne assume
quasi sempre la forma dello stupro. Esso serve a
intimidirle, forzarle, umiliarle, punirle e colpire,
attraverso il loro corpo, gruppi familiari e intere
comunità. Anche quando non compiono l’estrema violenza, i
torturatori si accaniscono contro sulle donne con atti
volgari, umilianti e dolorosi: ingiurie e offese verbali,
richieste di prestazioni sessuali, perquisizioni corporali
superflue e brutali, palpazioni e altri trattamenti
degradanti […].*
Per questo, in
virtù della definizione che della tortura è data nel primo
articolo della Convenzione, e cioè "qualsiasi atto con il
quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute,
fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da
questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di
punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso
o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od
esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare
pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo
basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora
tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un
funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca
a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il
suo consenso espresso o tacito",
tale convenzione pur non nominando mai le donne, né lo
stupro o la violenza sessista esplicitamente, è di
fondamentale importanza per la popolazione femminile.
*Tratto da
"Non sopportiamo la tortura.", a cura di Amnesty
International (ed. Rizzoli 2000), nell’ambito dell’omonima
campagna lanciata da Amnesty International. |
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti
Conclusa a New
York il 10 dicembre 1984
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
considerato che, conformemente ai principi proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali
ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo,
riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente
alla persona umana,
considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta,
e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto
universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali,
tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che
nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti,
tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione
di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale
il 9 dicembre 1975,
animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta
contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti nel mondo intero,
hanno convenuto quanto segue:
Parte prima
Art. 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine ´torturaª
designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona
dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al
fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona
ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od
esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare
pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo
basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale
dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario
pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo
ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso
espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle
sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse
inerenti o da esse provocate.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento
internazionale e ogni legge nazionale che contiene o può
contenere disposizioni di portata più ampia.
Art. 2
1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi,
amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per
impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio
sotto la sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si
tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità
politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può
essere invocata in giustificazione della tortura.
3. L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può
essere invocato in giustificazione della tortura.
Art. 3
1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una
persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di
credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a
tortura.
2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità
competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti,
compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di
un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o
massicce, dei diritti dell’uomo.
Art. 4
1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di
tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo
stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per
qualunque complicità o partecipazione all’atto di tortura.
2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di
pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.
Art. 5
1. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine
di stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i
reati di cui all’articolo 4, nei seguenti casi:
a) qualora il reato sia stato commesso in un territorio sotto
la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi
immatricolati in tale Stato;
b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del
suddetto Stato;
c) qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e
quest’ultimo giudichi opportuno intervenire.
2. Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti
necessari al fine di stabilire la propria competenza per
conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi
in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il
suddetto Stato non lo estradi, conformemente all’articolo 8,
verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
3. La presente Convenzione lascia impregiudicata la
competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.
Art. 6
1. Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona
sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 4, se
ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato
tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua
detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico
necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali
provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del
suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i
termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di
estradizione.
2. Il suddetto Stato procede immediatamente ad un’inchiesta
preliminare per stabilire i fatti.
3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1
del presente articolo può comunicare immediatamente con il più
vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la
cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in
cui abitualmente risiede.
4. Lo Stato che detiene una persona conformemente alle
disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di
questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli
Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5. Lo Stato che
procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del
presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai
suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria
competenza.
Art. 7
1. Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un
reato di cui all’articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi,
sottopone la causa, nei casi di cui all’articolo 5, alle proprie
autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale.
2. Tali autorità decidono come se si trattasse di un reato di
diritto comune di carattere grave, in virtù del diritto
nazionale. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, le
norme in materia di prove applicabili all’azione e alla condanna
non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei
casi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.
3. Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei reati
di cui all’articolo 4 fruisce della garanzia di un trattamento
equo in ogni stadio del procedimento.
Art. 8
1. I reati di cui all’articolo 4 sono inclusi di pieno
diritto in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati
Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in
qualsiasi trattato d’estradizione che concluderanno tra di loro.
2. Lo Stato Parte che subordini l’estradizione all’esistenza
di un trattato e sia investito di una richiesta di estradizione
da un altro Stato Parte al quale non è vincolato da alcun
trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione
quale fondamento giuridico dell’estradizione per quanto riguarda
i suddetti reati. L’estradizione è subordinata alle altre
condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione
all’esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come
casi di estradizione alle condizioni previste dal diritto dello
Stato richiesto.
4. Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati, ai fini
dell’estradizione, commessi sia nel luogo dove sono stati
perpetrati sia sul territorio sottoposto alla giurisdizione
degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del
paragrafo 1 dell’articolo 5.
Art. 9
1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più
vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai
reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti
gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del
procedimento.
2. Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del
paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi
trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.
Art. 10
1. Ogni Stato Parte provvede affinché l’insegnamento e
l’informazione sul divieto della tortura siano parte integrante
della formazione del personale civile o militare incaricato
dell’applicazione delle leggi, del personale medico, dei
funzionari pubblici e delle altre persone che possono
intervenire nella custodia, nell’interrogatorio o nel
trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o
imprigionata in qualunque maniera.
2. Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o
direttive emanate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali
persone.
Art. 11
Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle
norme, direttive, metodi e pratiche d’interrogatorio e sulle
disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle
persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera
in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di
evitare qualsiasi caso di tortura.
Art. 12
Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti
procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale
ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto
di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua
giurisdizione.
Art. 13
Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di
essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua
giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue
autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed
imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per
assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da
qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia
sporta o da qualsiasi deposizione.
Art. 14
1. Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico,
garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una
riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda
i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa
possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura,
gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad
un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona,
gode in virtù delle leggi nazionali.
Art. 15
Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di
cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa
essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se
non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire
che una dichiarazione è stata fatta.
Art. 16
1. Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio
sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di
tortura quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da
un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce
a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo
consenso espresso a tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli
10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la
menzione di tortura con quella di altre forme di pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano
impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento
internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o
i trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che concernono
l’estradizione o l’espulsione.
Parte seconda
Art. 17
1. È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito
chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite.
Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di
riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo, che
partecipano a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli
Stati Parte tenendo conto di un’equa ripartizione geografica e
dell’interesse che rappresenta per i lavori del Comitato la
partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su
una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato
Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
Gli Stati Parte tengono conto dell’interesse di presentare
candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti
dell’uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui
diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al
Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni
biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in
cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono
eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior
numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la
data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera
agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro
un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico
di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte
che li hanno presentati, e ne dà comunicazione agli Stati Parte.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono
rieleggibili se nuovamente designati. Tuttavia, il mandato di
cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, termina
dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il
presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente
articolo procede all’estrazione a sorte del nome di questi
cinque membri.
6. Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato,
qualora questi muoia, si dimetta o non sia più in grado, per una
ragione o per l’altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i
suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la
rimanente durata del mandato, fatta salva l’approvazione della
maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera
acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non
pronunci un’opinione sfavorevole entro un termine di sei
settimane dal momento in cui il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della
nomina proposta.
7. Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del
Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni
al Comitato.
Art. 18
1. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di
due anni. 1 membri di tale Ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che
deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti:
a) il quorum è di sei membri;
b) le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei
membri presenti.
3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a
disposizione del Comitato per l’efficiente adempimento delle
funzioni attribuitegli in virtù della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. In
seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste
dal suo regolamento interno.
5. Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle
loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di
tutte le spese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali
spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa
sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 19
1. Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti
che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il
termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della
Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito
rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo
provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal
Comitato.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.
3. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i
commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che
trasmette allo Stato Parte interessato. Quest’ultimo può
comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione
giudicata utile.
4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre
nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24
qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del
presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito
dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato
Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto
presentato secondo il disposto dei paragrafo 1 del presente
articolo.
Art. 20
1. Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che gli
sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica
sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte,
invita tale Stato a collaborare all’esame delle informazioni e,
a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.
2. Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali
osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di
qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può,
se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di
procedere ad un’inchiesta confidenziale e di trasmettergli
d’urgenza un rapporto.
3. Il Comitato, qualora si proceda ad un’inchiesta in virtù
del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione
dello Stato Parte interessato. Tale inchiesta può comportare,
d’intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.
4. Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il
membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2
del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato
unitamente a qualsiasi commento o suggerimento ritenuto
opportuno considerata la situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati ai paragrafi 1 a 4
del presente articolo sono di carattere confidenziale e ci si
sforza sempre, in qualunque stadio dei lavori, di ottenere la
collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta
terminati questi lavori relativi ad un’inchiesta condotta in
virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato
Parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei
risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente
all’articolo 24.
Art. 21
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù
del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere
la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le
comunicazioni con cui uno Stato Parte dichiara che un altro
Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni
della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere
ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo
unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una
dichiarazione di riconoscimento, per quanto lo riguarda, della
competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna
comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto
tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle
comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:
a) uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora
ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione
non ne applichi le disposizioni, può richiamare, con
comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato sulla
questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a
partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa
pervenire allo Stato d’invio spiegazioni o altre dichiarazioni
scritte che delucidano la questione e che devono contenere, per
quanto possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e
sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili;
b) se, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di
ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato
destinatario, la questione non sia stata composta a
soddisfazione di entrambi, uno o l’altro degli Stati Parte
interessati ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando
una notifica al Comitato ed una all’altro Stato interessato;
c) il Comitato può conoscere di una controversia
sottopostagli in virtù del presente articolo unicamente dopo
essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono
stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si
applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano
termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi
diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della
presente Convenzione;
d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel
presente articolo, si riunisce a porte chiuse;
e) il Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso c),
mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte
interessati, al fine di giungere ad una soluzione amichevole
della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti
dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se
lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazione
ad hoc;
f) il Comitato può, per ogni controversia sottopostagli in
virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte
interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le
informazioni pertinenti;
g) gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno
il diritto di farsi rappresentare durante l’esame della
controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni
oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;
h) il Comitato deve presentare un rapporto entro un termine
di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la
notifica di cui al capoverso b);
i) il Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione
conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella
redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e
della soluzione raggiunta;
ii) il Comitato, qualora non si sia potuta trovare una
soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si
limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione
dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi
verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati
sono uniti al rapporto.
Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati
Parte interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore
quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno
fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente
articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. La
dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una
notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non
pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una
comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo;
nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in
virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà
ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte
interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Art. 22
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù
del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere
la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le
comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti
alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di una
violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni
della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione
concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale
dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione
presentata in virtù del presente articolo che sia anonima, o che
ritenga abusiva rispetto al diritto di presentare tali
comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente
Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato
richiama su ogni comunicazione sottopostagli l’attenzione dello
Stato Parte della presente Convenzione che abbia fatto una
dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si
afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della
Convenzione. Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato
sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni
che delucidino la questione e indichino, se è il caso, i
provvedimenti presi per rimediare alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del
presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni
fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo Stato Parte
interessato.
5. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato
conformemente al presente articolo senza essersi assicurato che:
a) la stessa questione non sia stata o non sia in esame
dinanzi ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di
componimento;
b) il privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni
disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di
ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che
essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione
della presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel
presente articolo, si riunisce a porte chiuse.
7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte
interessato e al privato.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore
quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno
fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 del presente
articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione
può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica
indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica
l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già
trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra
comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è
ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario
generale abbia ricevuto la notifica dei ritiro a meno che lo
Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Art. 23
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di
conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al
capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 21, hanno diritto
alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli
esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite,
quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui
privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Art. 24
Il Comitato presenta agli Stati Parte e all’Assemblea
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto
annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente
Convenzione.
Parte terza
Art. 25
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione
tramite il deposito di uno strumento d’adesione presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 27
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi
aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o
di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento
di ratifica o di adesione.
Art. 28
1. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica
della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di
non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi
dell’articolo 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una
notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 29
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre
un emendamento e depositare la propria proposta presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite che la comunicherà agli
Stati Parte e domanderà loro di fargli sapere se siano
favorevoli all’organizzazione di una conferenza degli Stati
Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Qualora,
durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione,
almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore
di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto
gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale sottopone all’accettazione di tutti gli
Stati Parte ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli
Stati Parte presenti e votanti alla conferenza.
2. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due
terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno
informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura
prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza
vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri
Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della
presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro
accettati.
Art. 30
1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente
all’interpretazione o all’applicazione della presente
Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta
a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei
mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti
non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione
dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia
alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una
domanda conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica
della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di
non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1
del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati
da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che abbia
formulato tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva
conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo può ritirarla in ogni momento tramite una notifica
indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Art. 31
1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione
tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto
un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto
la notifica.
2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi
che gli incombono in virtù della presente Convenzione in ciò che
concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla
data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun
modo il proseguimento dell’esame di qualsiasi questione di cui
il Comitato sia già investito alla data in cui la denuncia ha
effetto.
3. Il Comitato non procede all’esame di alcuna nuova
questione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già
divenuta effettiva.
Art. 32
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la
presente Convenzione o vi avranno aderito:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in
applicazione degli articoli 25 e 26;
b) la data d’entrata in vigore della Convenzione in
applicazione dell’articolo 27 e la data di entrata in vigore di
ogni emendamento in applicazione dell’articolo 29;
c) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 31.
Art. 33
1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli
Stati.
Il relatore
speciale sulla tortura*
Mandato e cornice legale
Il relatore speciale sulla tortura è stato nominato nel 1985 per
esaminare questioni realative alla tortura, cercare e
raccogliere informazioni attendibili e credibili sullargomento e
rispondere efficacemente a tali informazioni. Il mandato si
estende a pratiche che ricadono nella zona grigia al confine tra
i dolore e le sofferenze gravi che caratterizzano la tortura ed
altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o
degradanti. Come osservato dal relatore speciale, non è
possibile stabilire in astratto una distinzione netta tra
tortura ed altre forme di maltrattamenti.
La cornice legale per le attività del relatore speciale include
le garanzie relative alla prevenzione ed alla punizione della
tortura e dei maltrattamenti, ed ai risarcimenti dovuti alle
vittime e contenute ne: la dichiarazione Universale dei Diritti
umani; lICCPR; la Dichiarazione sulla protezione di tutte le
vittime della tortura e di altri trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti; nella CAT; in diversi strumenti
internazionali relativi allamministrazione della giustizia, come
le regole sugli standard minimi per il trattamento dei detenuti,
i principi per la protezione di tutte le persone sottoposte ad
una forma di detenzione o imprigionamento, ed il codice di
condotta per i rappresentanti delle forze dellordine e della
magistratura; e nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
e nei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977.
In base alla legislazione internazionale, il divieto della
tortura è vincolante per tutti i governi (a prescindere dal
fatto che abbiano ratificato o meno trattati sui diritti umani)
in tutte le circostanze (compreso lo stato di emergenza). La
pratica sistematica della tortura è un crimine soggetto a
giurisdizione universale, secondo il diritto internazionale. La
CAT stabilisce la giurisdizione universale per ogni singolo atto
di tortura.1
Inoltre, la CAT stabilisce nei dettagli i passi da intraprendere
per prevenire, perseguire, punire e risarcire gli atti di
tortura.
Il relatore speciale riferisce sulle torture o i maltrattamenti
portati avanti sia da funzionari pubblici che da privati
cittadini o gruppi che agiscono con lautorizzazione,
lacquiescenza o il consenso del governo. In base alla CAT, la
tortura portata avanti con listigazione di funzionari pubblici,
o con la loro autorizzazione, consenso, o acquiescenza, è
imputabile allo Stato. Secondo lICCPR, gli Stati parte hanno il
dovere di garantire e di rispettare i diritti che da esso
sanciti (Articolo 2 (1) dellICCPR). Il dovere di garantire i
diritti implica lobbligo a intraprendere i passi ragionevolmente
necessari per prevenire e punire le violazioni compiute da
soggetti privati. Il Comitato per i Diritti Umani, che ha la
responsabilità di monitorare il rispetto dellICCPR, ha
dichiarato che il divieto della tortura e dei maltrattamenti,
sancito nellArticolo 7, obbliga gli Stati parte a garantire la
protezione di ciascuno, tramite qualsiasi misura legislativa o
di altra natura si renda necessaria, contro gli atti proibiti
dallArticolo 7, siano essi perpetrati da persone che agiscono
nellesercizio delle proprie funzioni pubbliche, al di fuori di
esse, o a titolo personale.2
Il mandato non copre le torture o i maltrattamenti compiuti da
gruppi armati senza il consenso o lacquiescenza del governo. Il
relatore speciale ha riscontrato lesistenza di persistenti atti
di violenza, compresa la tortura, da parte di tali gruppi,
nellambito di specifici contesti nazionali. Egli ha spiegato che
le denunce di tali torture non possono essere trasmesse ai
governi, perchè non rientrano negli obblighi da essi
sottoscritti in materia di diritti umani.
Applicazione del mandato
La maggior parte delle denunce riferite dal relatore speciale
riguardano torture o maltrattamenti in condizioni di detenzione.
La seconda categoria più frequente riguarsa abusi commessi da
forze di sicurezza o paramilitari. I metodi di tortura riferiti
dal relatore speciale comprendono: pestaggi; calci; applicazioni
di scariche elettriche; immersioni in acqua; la costrizione a
rimanere in piedi per un periodo prolungato di tempo; bruciature
con sigarette o con oggetti incandescenti; detenzione prolungata
in isolamento; appendere i detenuti per le mani, le braccia o le
caviglie; deprivazione di cibo e di sonno; incappucciamenti;
incatenare allo scopo di impedire i movimenti per un periodo
prolungato di tempo o come forma di punizione; minacce di morte;
e la minaccia di uccidere o di colpire i familiari. Lo strupro e
le altre forme di aggressioni sessuali sia contro le donne che
contro gli uomini, sono tra i metodi di tortura riferiti
frequentemente.
Il relatore speciale ha concluso che le punizioni corporali come
frustate, lapidazioni, amputazioni, marchiature a fuoco o
tatuaggi sono compatibili con il divieto della tortura e delle
altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumani o
degradanti. Egli ha osservato che le punizioni corporali non
sono ampiamente accettate dalla comunità internazionale in
quanto sanzione legittima. Di conseguenza, queste non si possono
considerare sanzioni legittime che costituiscono uneccezione
accettabile al divieto della tortura e dei maltrattamenti, anche
se autorizzate dalla legislazione nazionale (comprese le leggi
religiose). Per essere legittima una sanzione deve essere
conforme agli standard internazionali.
Tra le istanze analizzate dal relatore speciale troviamo le
condizioni che portano alla tortura, le misure giuridiche prese
per eliminare limpunità, e le misure prese per impedire
lutilizzo eccessivo e sproporzionato della violenza da parte
della polizia. Egli ha prodotto delle raccomandazioni
dettagliate sulle misure preventive, come lobbligo di eseguire
lautopsia per tutte le morti in detenzione, labolizione della
detenzione segregata, ed i risarcimenti alle vittime. Altre
questioni affrontate nei rapporti del relatore riguardano il
divieto di deportare o estradare una persona in un paese in cui
ci sono motivi ragionevoli di supporre che essa potrebbe
rischiare la tortura, e lobbligo per i governi di fornire
assistenza medica alle vittime di tortura.
Integrazione dei diritti umani delle donne
La CHR ha invitato il relatore speciale a esaminare le questioni
relative a torture dirette principalmente o in misura massiccia
contro le donne, e le condizioni da cui scaturiscono tali
torture ed a produrre raccomandazioni relative alla prevenzione
delle forme di tortura caratterizzate da una specificità di
genere. Il relatore speciale ha definito i metodi di tortura che
coinvolgono labuso sessuale come basati essenzialmente sulla
differenza di
genere. Egli ha specificamente riconosciuto che lo strupro e le
altre forme di violenza sessuale perpetrate contro le donne in
condizioni di detenzione costituiscono tortura. Egli riferisce
periodicamente le denunce di stupro e di violenza sessuale
contro donne in custodia e quelle compiute dalle forze di
sicurezza, compresi gli stupri con oggetti. Il relatore speciale
ha anche osservato gli effetti della divisione sessuale dei
ruoli sulle conseguenze dello stupro e sulla disponibilità e
laccessibilità delle azioni riparatrici. Per le donne, laccesso
ad azioni ripatrici contro lo stupro subìto è spesso ridotto a
causa del marchio sociale attribuito alle sopravvissute, della
minaccia di rappresaglie dirette da parte dei familiari e, in
alcuni paesi, dellesistenza di requisiti probatori che espongono
le donne che denunciano uno stupro al rischio di essere
perseguite per adulterio.
Una seconda categoria di casi con una specificità di genere,
individuata dal relatore speciale, è rappresentata dallutilizzo
della tortura come strumento per punire reati che per la loro
stessa natura hanno esclusivamente o prevalentemente una
specificità di genere, come le donne frustate per non aver
osservato le regole prestabilite sul modo di vestire, o la morte
per lapidazione in base alle leggi sulladulterio, che prevedono
una discriminazione in base al sesso o che sono applicate in
maniera prevalente contro le donne. Infine, il relatore speciale
ha osservato che le donne vengono a volte torturate per via dei
loro rapporti familiari, coniugali o di amicizia con persone che
sono nel mirino della persecuzione governativa.
Oltre a queste tipologie di casi, si possono presentare al
relatore speciale denunce relative a torture o maltrattamenti
compiuti da privati cittadini in circostanze in cui il
governo non ha esercitato il debito zelo (ossia non ha preso
misure ragionevoli) per prevenire labuso o per rispondervi. Lo
standard relativo al debito zelo richiede che il governo abbia
istituito le dovute tutele legali contro le violazioni, ed abbia
manifestato un impegno in buona fede per indagare sulle
violazioni avvenute, punire i responsabili e garantire alle
vittime il diritto ad un risarcimento.
Gli esempi che possono indicare una mancanza di debito zelo
comprendono:
• La presenza
significativa di stupri e di altre violenze sessuali contro
donne costrette a prostituirsi; torture e maltrattamenti in
contesti di violenza familiare; o stupri, violenze sessuali,
percosse ed altri abusi contro le lavoratrici domestiche;
• La mancata approvazione di leggi adeguate in questi ambiti;
• Uno schema ricorrente di rifiuti ad indagare o a perseguire
tali violenze; e
• La mancanza di rimedi adeguati.
Se possibile, individuate i tipi di azione preventiva o di
rimedio che il governo dovrebbe intraprendere. Ad esempio, il
relatore speciale ha raccomandato che si impartisca agli
operatori giudiziari e delle forze dellordine una formazione
sensibile alle tematiche di genere e che agli interrogatori di
detenute siano presenti agenti di sesso femminile.
Le attività del relatore speciale offrono uno strumento per
definire e promuovere le misure finalizzate a prevenire la
tortura e i maltrattamenti contro le donne da parte delle
autorità pubbliche (comprese le violazioni allinterno degli
istituti di custodia come le case circondariali, le prigioni o
le strutture sanitarie e le violazioni compiute dalle forze di
sicurezza) e da parte di soggetti privati (laddove il governo
non abbia esercitato il debito zelo). Inoltre, i rapporti e le
analisi in materia di torture e maltrattamenti perpetrati contro
le donne, con e senza una specificità di genere, possono
contribuire ad una comprensione più ampia degli effetti del
genere sulla tortura e sui maltrattamenti in contesti specifici.
* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle
donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della
Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di
genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro
della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto
Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.
1 La
giurisdizione universale autorizza qualsiasi paese che arresti
un torturatore a portarlo in giudizio. La CAT obbliga ogni
governo a perseguire qualsiasi presunto torturatore si trovi nel
territorio sotto la sua giurisdizione, a meno che laccusato non
venga estradato in un altro paese che intenda perseguire il
caso.
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Osservazioni generali
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