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STATUTO
Titolo 1°
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione
denominata:
“ COMMUNITAS – ASSOCIAZIONE
CULTURALE “
ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede in ORZINUOVI
in Via L. Van Beethoven n.° 06.
Con delibera del Consiglio
Direttivo potranno costituirsi sezioni nell’ambito del
territorio nazionale.
L’Associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre
associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi uguali o
analoghi.
ARTICOLO 3
L’Associazione si propone di
elaborare, promuovere, diffondere una cultura politica che sviluppi
l’adesione ai valori della democrazia espressi nei principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana,
rispondendo alle complesse esigenze della società in trasformazione.
L’Associazione non ha scopo di
lucro; essa si propone di svolgere o promuovere attività di studio e
di ricerca di rilevante interesse culturale e con finalità di
promozione sociale. L’Associazione potrà organizzare convegni,
seminari, incontri, mostre; promuovere la pubblicazione di
monografie e periodici e raccogliere la documentazione relativa a
tutti i settori culturali, sociali ed economici il cui sviluppo sia
ritenuto opportuno in aderenza agli scopi indicati nel 1° comma del
presente articolo.
ARTICOLO 4
Il patrimonio della Associazione è
rappresentato da :
a)
quote e contributi dei soci;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali, di
Enti o di Istituzioni pubblici, dell’Unione Europea e di organismi
internazionali ( anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari);
d)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e)
proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
f)
erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
g)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste, celebrazioni e sottoscrizioni
anche a premi;
h)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale e con la qualifica di
ente associativo non commerciale.
I beni acquistati o ricevuti con
donazioni o lasciti testamentari e le loro rendite devono essere
destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto
costitutivo e dallo statuto.
Non avendo l’Associazione scopo di
lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo 2°
SOCI
ARTICOLO 5
I fondatori sono soci
dell’Associazione. Sono, altresì, soci le persone fisiche, la cui
ammissione sia stata deliberata con la maggioranza di due terzi del
Consiglio Direttivo. Possono altresì essere soci, le persone
giuridiche, Enti od Associazioni che, aderendo agli scopi
dell’Associazione, intendono sostenerne le attività e/o partecipare
anche a solo alcune di esse. L’ammissione di tali soci è anch’essa
deliberata a maggioranza dei due terzi dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione delle suddette
categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai
loro diritti associativi. In particolare tutti i soci maggiori di
età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti al
pagamento delle quote annuali nella misura determinata dal Consiglio
Direttivo. Hanno la qualifica di sostenitori i soci – persone
fisiche, giuridiche, Enti od Associazioni – che versino annualmente
un contributo almeno dieci volte superiore alla quota sociale
stabilita dal Consiglio Direttivo. Per gli uni e gli altri la somma
versata dà diritto alle pubblicazioni edite dall’Associazione.
La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile.
L’Associazione adotta una
disciplina uniforme del rapporto associativo e garantisce
l’effettività del rapporto medesimo; esclude espressamente la
temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
ARTICOLO 6
L’appartenenza all’Associazione
cessa:
per mancato pagamento della quota
sociale;
per allontanamento da parte del
Consiglio Direttivo, causa gravi motivi o manifesta opposizione ai
fini sociali;
per dimissioni, che devono essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
per decesso;
per scioglimento, qualora
l’associato sia persona giuridica, o associazione.
Titolo 3°
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 7
Gli organi della Associazione sono:
1)
l’Assemblea dei soci;
2)
il Consiglio Direttivo;
3)
la Segreteria
4)
il Collegio dei Probiviri.
Titolo 4°
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 8
L’Assemblea legalmente convocata e
costituita è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta
l’universalità dei soci. Le sue delibere legalmente adottate
obbligano tutti i soci.
ARTICOLO 9
Le Assemblee sono ordinarie e
straordinarie. Le Assemblee hanno luogo nella sede della
Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di
convocazione, da comunicarsi ai soci almeno sette giorni prima della
data fissata per la prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata
per iscritto almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento,
qualora particolari esigenze lo richiedano. L’Assemblea deve essere
comunque convocata quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei
soci.
ARTICOLO 10
L’Assemblea ordinaria delibera:
1)
sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nel numero
fissato dal presente statuto;
2)
sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
3)
sull’approvazione del programma di attività
dell’Associazione;
4)
sull’approvazione del bilancio;
5)
su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo,
che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’eleggibilità degli organi
amministrativi è libera, vige il principio del voto singolo per
ciascun socio ( secondo comma art. 2532 C.C. ), sia che si tratti di
persona fisica che giuridica.
L’Assemblea straordinaria delibera
:
1)
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2)
sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio sociale.
ARTICOLO 11
L’Assemblea ordinaria in prima
convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno
la metà dei soci.
L’Assemblea ordinaria in seconda
convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei
soci intervenuti.
L’Assemblea ordinaria, sia in prima
che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti ( o rappresentati dai soci per delega
scritta ).
ARTICOLO 12
L’Assemblea straordinaria in prima
convocazione delibera quando siano intervenuti almeno i tre quarti
dei soci.
L’Assemblea straordinaria in
seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
L’Assemblea straordinaria, sia in
prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di
due terzi dei soci presenti o rappresentati dai soci per delega
scritta.
ARTICOLO 13
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di ambedue,
l’Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente
intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente
nomina un Segretario per la redazione del verbale. Spetta al
Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e
stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni. La partecipazione
all’Assemblea può essere delegata esclusivamente ad altro socio.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di un socio assente.
I deliberati delle assemblee sono
pubblici e spetta al Consiglio Direttivo decidere le idonee forme di
pubblicità.
Titolo 5°
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo è composto
da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri eletti dalla
Assemblea ordinaria dei soci. Lo stesso Consiglio Direttivo elegge,
al suo interno, a maggioranza: - un Presidente – un Vice Presidente
– un Tesoriere – un Segretario. Il Consiglio dura in carica tre
anni;
esso provvederà, almeno sessanta
giorni prima della scadenza del mandato, alla convocazione della
Assemblea elettorale.
ARTICOLO 15
Il potere di rappresentare
l’Associazione anche in giudizio, nonché quello di firmare nel nome
dell’Associazione, spetta al Presidente. Il Vice Presidente svolge
le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il
Presidente può attribuire di volta in volta poteri specifici ad
altri Consiglieri.
Il Tesoriere è responsabile della
tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché della gestione e
dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.
Le cariche di Presidente, Vice
Presidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere sono gratuite, salvo
il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.
ARTICOLO 16
Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di
almeno un terzo dei Consiglieri, nel luogo indicato nell’avviso di
convocazione, da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del
Consiglio.
ARTICOLO 17
Il Consiglio sarà presieduto dal
Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di
entrambi, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei
presenti.
Il Consiglio sarà validamente
riunito con la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibererà
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo ha tutte le
facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini
dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione che non siano dallo Statuto espressamente
riservati all’Assemblea. Nell’ambito delle iniziative più opportune
per il conseguimento dello scopo associativo, promuove in
particolare incontri nazionali ed internazionali anche con altre
Associazioni, Enti, Istituzioni; organizza convegni di studio,
incontri operativi e congressi, avvalendosi della collaborazione di
esperti da scegliersi preferibilmente fra i soci; cura le
pubblicazioni dell’Associazione. Costituisce, ove ne ravvisi
l’opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio di
particolari problemi ovvero per lo svolgimento di particolari
attività.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo, qualora per
qualsiasi ragione vengano a mancare i membri elettivi in carica, è
integrato dai soci primi tra i non eletti. I membri così nominati
resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.
ARTICOLO 20
E’ compito del Segretario dare
attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, provvedere alla
tenuta dei registri e della documentazione inerente alle attività
dell’Associazione, curare le comunicazioni degli avvisi
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigere i verbali delle
assemblee e delle riunioni del Consiglio. Il Segretario può essere
affiancato da un Segretario aggiunto, nominato d’intesa con il
Presidente, per lo svolgimento dei compiti dell’Associazione.
Titolo 6°
BILANCIO
SOCIALE
ARTICOLO 21
L’esercizio sociale si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il
Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico-finanziario
consuntivo secondo le disposizioni di legge, corredandolo di una
relazione sull’andamento della gestione sociale. Detti atti sono
sottoposti alla approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Titolo 7°
DURATA
DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 22
La durata della Associazione è
stabilita fino a tutto il 31 Dicembre 2010.
La scadenza potrà essere modificata
con delibera della Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 23
In caso di scioglimento, per
qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe a
quello contemplato nell’articolo 3 dello Statuto, o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
A tale fine, l’Assemblea potrà
nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
ARTICOLO 24
Per quanto non previsto dal
presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.
Titolo 8°
CONTROVERSIE
ARTICOLO 25
Tutte le eventuali controversie
sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, e
segnatamente quelle afferenti l’allontanamento del socio ai sensi
dell’art. 6 che precede, saranno sottoposte, in tutti i casi non
vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio dei Probiviri,
composto di tre membri eletti dall’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono et
aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, senza
formalità di procedura ed entro 90 giorni, su ricorso presentato
dall’interessato nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento impugnato.
Il loro lodo sarà inappellabile.
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