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Discriminazioni contro le bambine nei primi anni di vita:
una questione di vita o di morte*
Non stiamo parlando di una "minoranza": in molte parti del
mondo essere femmine significa, alla lettera, rischiare la vita.
Fra Asia meridionale, Nord Africa, Medio Oriente e Cina sono 100
milioni le bambine che "mancano all'appello": in base
all'andamento demografico normale, infatti, il numero delle
persone di sesso femminile dovrebbe essere molto superiore a
quello che si riscontra in realtà. Cosa succede, allora?
Sostanzialmente, nei primissimi anni di vita muoiono più femmine
che maschi. E questo nonostante il tasso naturale di
sopravvivenza sia a favore delle femmine, più robuste e
resistenti alla nascita.
Di fatto, la discriminazione di cui soffre la metà femminile
dell'umanità si traduce, per le bambine, in meno cibo,
meno cure mediche, talvolta addirittura eliminazione
fisica. Qualche dato: su un campione di 8.000 aborti
effettuati a Bombay, in India, dopo un'amniocentesi, 7.999
riguardavano feti di sesso femminile; un'indagine ufficiale
condotta in Cina indica che il 12% di tutte le gravidanze di
feti di sesso femminile terminano con un aborto; in tutta l'Asia
meridionale i bambini sono molto più numerosi delle bambine; si
calcola che, in tre paesi dell'area, muoiano ogni anno un
milione di bambine soltanto a causa del loro sesso; in Pakistan
uno studio del 1990 rileva che il 71% dei bambini sotto i due
anni d'età ricoverati in ospedale sono maschi; le femmine, se si
ammalano, ricevono meno cure; e il 61 % delle bambine è
malnutrito, contro il 52% dei bambini; ad Haiti, su 1000 bambini
tra i 2 e i 5 anni muoiono 61 femmine e 48 maschi; in Costa
Rica, 8 femmine e 5 maschi.
Ma questo è solo l'inizio. Per le bambine che sopravvivono
inizia una vita di disuguaglianza. La discriminazione più
evidente, che ha conseguenze anche sulle generazioni future, è
quella relativa all'istruzione. Ma anche matrimoni e gravidanze
precoci, insieme al maggior carico di lavoro, contribuiscono a
distruggere le potenzialità di sviluppo di bambine e ragazze.
Qualche dato: nel 1990, il 40% delle giovani donne era
analfabeta in Africa, Medio oriente e Asia meridionale; i
bambini iscritti a scuola sono ovunque più maschi che femmine;
la differenza arriva al 29% in Asia meridionale; in Bangladesh,
il 71,8% delle ragazzine tra 15 e 19 anni sono già sposate; la
mortalità da parto in questa fascia d'età è doppia rispetto alla
media.
*Fonte: Unicef
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La discriminazione
nei confronti delle bambine
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Secondo l'UNICEF,
l'attuazione del principio di non discriminazione, affermato
dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia all'articolo 2,
va riferita a fattori di discriminazione molteplici. Fra di
essi:
• il genere
• la disabilità
• la razza;
• la lingua;
• l'origine etnica;
• la religione;
• l'appartenenza a minoranze;
• le diseguaglianze legate alla condizione socio-economica o
al luogo di residenza.
Sono inoltre particolarmente vulnerabili alle
discriminazioni:
• i bambini sfollati, senza tetto, bambini
di strada, mendicanti;
• gli orfani, i bambini abbandonati, in stato di
adottabilità, in affidamento o in istituti;
• i minori devianti, autori di reati o privati della libertà
personale;
• i bambini lavoratori;
• i bambini in guerra, o colpiti da disastri naturali;
• le vittime di violenza;
• gli affetti da virus HIV-Aids e i figli di genitori con
Aids;
• i bambini nati fuori dal matrimonio;
• i figli di famiglie monoparentali, famiglie miste, unioni
incestuose;
• i bambini non registrati all'anagrafe;
• in alcune culture, i bambini gemelli o nati in un giorno
sfortunato;
• i minori migranti, figli di lavoratori migranti,
clandestini, in cerca d'asilo, rifugiati non accompagnati;
• i bambini in condizioni di estrema povertà.
Fra tutti questi fattori, il genere continua a
costituire un potente fattore di discriminazione, di cui
fanno le spese, in varia misura, le bambine di tutto il
mondo. Infatti, secondo tutti gli indicatori nazionali
disponibili, le bambine sono discriminate fin dalla nascita,
a moltissimi livelli.
Diritto alla vita
In alcune aree del mondo la popolazione maschile supera
del 5% quella femminile, in contrasto con le tendenze
demografiche generali. Atteggiamenti e pratiche tradizionali
come la mutilazione genitale femminile, la preferenza per i
nati maschi - che può anche portare all'infanticidio o alla
selezione prenatale del sesso -, i matrimoni precoci per le
bambine e le adolescenti, la violenza contro le donne, lo
sfruttamento sessuale, la discriminazione di genere nella
distribuzione del cibo, e altre pratiche discriminatorie
legate alla salute e al benessere fanno sì che i bambini
raggiungano l'età adulta in maggior numero rispetto alle
bambine. (Piattaforma d'azione di Pechino, par. 259).
Diritto al cibo e alla salute
Si stima che nei paesi in via di sviluppo ben 450
milioni di donne siano affette da rachitismo come risultato
della malnutrizione e della carenza di proteine sopportata
nell'infanzia. Ogni anno 15 milioni di adolescenti
dai 15 ai 19 anni danno alla luce figli. La maternità in età
precoce comporta spesso complicazioni durante la gravidanza;
i rischi di morte durante il parto sono più alti della media
(ogni minuto nel mondo muore una donna per cause legate alla
gravidanza, 600 mila all'anno, quasi tutte nei paesi in via
di sviluppo); i figli delle madri adolescenti sono più
esposti a malattie e mortalità precoce. L'allevamento di
bambini fin dall'adolescenza impedisce a molte donne in
tutto il mondo di migliorare il proprio status educativo,
economico e sociale. Il matrimonio e la gravidanza precoce
riducono sensibilmente le opportunità educative e di lavoro
e con molta probabilità avranno un impatto negativo sulla
qualità della vita della donna e dei suoi figli.
Diritto allo studio
Nel 1990 su 130 milioni di bambini privi di accesso
all'educazione, 81 milioni erano bambine (62%). Questo
divario di opportunità, cui contribuiscono gli atteggiamenti
tradizionali, le diseguaglianze di genere nella famiglia e
nella società, il lavoro minorile, i matrimoni precoci, le
gravidanze premature, la mancanza di fondi e di strutture
scolastiche adeguate, si ripercuote per tutta la vita.
Si stima che nel mondo il 28,2% delle donne con età uguale o
superiore ai 15 anni sia analfabeta, contro il 15,4% della
popolazione maschile. In molti paesi il numero di bambine,
espresso in percentuale rispetto ai maschi, iscritte alla
scuola secondaria è decisamente inferiore rispetto ai
coetanei: Yemen 22%, Guinea 33%, Togo 34%, Guinea Bissau
36%, Repubblica Centrafricana 40%, Niger 44%, Malesia 50%,
Nepal 51%, Pakistan 52%. Nel periodo 1990-96 il tasso di
iscrizione femminile alla scuola secondaria rispetto ai
maschi è dell88% nel mondo; il 63% in Asia Meridionale; l82%
in Africa Sub-sahariana; l83% in Medio Oriente e Nord
Africa; il 91% nell'Asia orientale e nel Pacifico.
Si discostano da questi dati negativi l'Europa Centro
orientale, la Confederazione degli Stati indipendenti e le
repubbliche baltiche (98%); i paesi industrializzati (102%);
l'America Latina e i Caraibi (108%) (dati UNICEF 1999).
Spesso le adolescenti non sono incoraggiate a seguire
percorsi educativi tecnico scientifici o non ne hanno
l'opportunità. Pagheranno questa limitazione nella vita
quotidiana e con minori opportunità di lavoro.
Istruzione femminile e sviluppo sociale
Oltre a costituire un diritto inviolabile della bambina,
l'istruzione femminile arreca benefici sociali
universalmente riconosciuti. Le ragazze istruite si sposano
più tardi, hanno meno figli, cercano l'assistenza sanitaria
per sè e per i figli, forniscono migliori livelli di cure e
protezione a sè e ai figli. E più probabile che partecipino
e rispondano ad iniziative di sviluppo, che mandino le
proprie figlie a scuola, che svolgano ruoli attivi nelle
decisioni politiche ed economiche della propria comunità.
Tutti questi fattori consentono alla donna di conquistare
per sè e per i figli maggiori probabilità di sopravvivenza,
abbassando il tasso di natalità ed innalzando il tasso di
istruzione generale della popolazione. In genere, inoltre,
le bambine sono scarsamente incoraggiate a partecipare alla
vita sociale, economica e politica e ad apprendere ruoli in
questi settori, con il risultato di avere meno opportunità
di partecipare ai processi decisionali.
Stereotipi di genere
Le bambine sono spesso trattate come inferiori, educate
a ricoprire ruoli sociali secondari e alla rinuncia. Questo
processo di socializzazione discriminatoria, dannoso per
l'autostima delle bambine, può avere conseguenze profonde
sull'intera esistenza, traducendosi in una spirale di
deprivazione ed esclusione. Processi educativi distorti dal
punto di vista del genere (curricula, materiali didattici,
atteggiamenti degli insegnanti, interazione in classe...)
rafforzano spesso le diseguaglianze. Le bambine possono
ricevere messaggi contrastanti e confusi da parte dei
diversi attori della socializzazione (genitori, insegnanti,
mass media, gruppi dei pari).
Sessualità
La violenza sessuale e le malattie sessualmente
trasmesse, incluso l'Aids, hanno un effetto devastante
sulla salute e la personalità dei minori. Le bambine sono
più esposte dei coetanei alle conseguenze di relazioni
sessuali premature e non protette. Spesso le bambine
subiscono pressioni o vengono forzate a compiere atti
sessuali. Fattori come la tenera età, le pressioni sociali,
la mancanza di leggi protettive, o la loro mancata
attuazione, rendono le bambine più vulnerabili ad ogni tipo
di violenza, con crimini di stupro, abuso e sfruttamento
sessuale, traffico di persone, lavoro forzato, fino alla
possibile vendita degli organi e dei tessuti. Sia la
Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo del 1994 che
la Conferenza di Pechino del 1995 hanno auspicato campagne
generali di educazione sessuale, condotte con la
partecipazione dei genitori e nel rispetto dei diritti dei
minori, nell'ambito delle quali si enfatizzino tra l'altro
le responsabilità sessuali maschili.
*Liberamente
tratto da www.cepadu.unipd.it, Archivio Pace Diritti Umani
boll.17-18 |
Le bambine
nella Piattaforma di Pechino
La quarta Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a
Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, ha incluso nella
Piattaforma finale dazione la questione delle bambine,
enucleando 9 obiettivi strategici per i quali raccomanda
ladozione di misure specifiche da parte delle istituzioni e
della società civile:
1. Eliminare tutte le forme di discriminazione contro le
bambine
2. Eliminare gli atteggiamenti culturali negativi e le prassi
contrarie alle bambine
3. Proteggere i diritti delle bambine e aumentare la loro
consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie potenzialità
4. Eliminare la discriminazione contro le bambine nelleducazione,
nella formazione e nello sviluppo delle capacità
5. Eliminare la discriminazione contro le bambine nella salute e
nella nutrizione
6. Eliminare lo sfruttamento economico del lavoro minorile e
proteggere le bambine che lavorano
7. Sradicare la violenza contro le bambine
8. Promuovere la consapevolezza delle bambine e la loro
partecipazione alla vita sociale, economica e politica
9. Rafforzare il ruolo della famiglia per il miglioramento dello
status della bambina.
Le adolescenti e i
diritti umani
Nell'ottobre 1997 si è tenuto a Addis
Abeba, in Etiopia, un incontro fra esperti sul tema “Le
adolescenti e i loro diritti”. Organizzato dalla Divisione delle
Nazioni Unite per il Progresso delle donne, dall'Unicef, dall'Unfpa
e dalla Commissione Economica per l'Africa, l'incontro si è
occupato di questi temi: 1) le adolescenti bisognose di speciale
tutela; 2) la salute delle adolescenti, compresa la salute
riproduttiva e sessuale e l'alimentazione; 3) creare un ambiente
favorevole all'affermazione dei diritti umani e l'empowerment
delle ragazze.
I partecipanti hanno concordato sull'urgenza di migliorare le
condizioni di vita delle adolescenti, e di adottare e ratificare
gli standard di diritti umani esistenti per la tutela dei loro
diritti: le leggi, comprese quelle di diritto consuetudinario,
dovranno essere conformi agli accordi internazionali. I
partecipanti hanno inoltre raccomandato che vengano messi a
punto programmi specifici, basati su una strategia integrata di
prevenzione, protezione, partecipazione, recupero e
riabilitazione. In questa iniziativa vanno coinvolti tutti i
settori della società - compresi i gruppi di adolescenti o di
giovani, le istituzioni comunitarie, le associazioni femminili e
le organizzazioni religiose.
Tavola rotonda sulla salute
riproduttiva degli adolescenti
Oggi quasi tutti i paesi riconoscono agli adolescenti il
diritto di essere preparati ad affrontare i problemi della
salute sessuale e riproduttiva. Molti hanno compiuto progressi
significativi nel soddisfare il bisogno di informazione e
servizi per i giovani. Ma per sostenere tali progressi occorre
che certi atteggiamenti si modifichino, e che i programmi
ricevano un maggiore appoggio. Sono alcune fra le conclusioni
raggiunte da un gruppo di esperti e di attivisti dei settore
in occasione di una tavola rotonda tenutasi a New York dal 14
al 17 aprile 1998.
Patrocinata congiuntamente dall'Unfpa, dalla Divisione delle
Nazioni Unite per la Popolazione e dalla Fondazione Ford, la
riunione ha affrontato il tema: "Salute e diritti sessuali e
riproduttivi degli adolescenti: valutare l'impatto della
Conferenza dei Cairo", ed è stata la prima di una serie di
attività tese a valutare i progressi compiuti nell'attuazione
dei Piano di Azione della Conferenza stessa. Scopo
dell'incontro era valutare realizzazioni, esperienze fatte nel
corso della realizzazione dei vari programmi e cambiamenti di
politica riguardo alle esigenze degli adolescenti in materia
di salute sessuale e riproduttiva, nonché avanzare
raccomandazioni per il futuro.
Fra i partecipanti vi erano esperti governativi, Ong nazionali
e internazionali, istituzioni accademiche e agenzie dell'Onu,
nonché diversi giovani. Fra i temi affrontati: le modalità per
offrire agli adolescenti servizi e informazione in materia di
salute riproduttiva. Sono state inoltre discusse le esperienze
di diversi paesi, analizzando successi e ostacoli, e si è
parlato di come facilitare la promozione della salute, offrire
servizi che siano veramente a portata dei giovani e
coinvolgere questi ultimi nei programmi. Jane Fonda ha preso
la parola in una sessione speciale dedicata alla prevenzione
delle gravidanze fra le adolescenti.
La scarsità dei finanziamenti è stata individuata come il
principale ostacolo all’espansione dell'informazione e dei
servizi destinati agli adolescenti nonché alla ripetizione dei
programmi più riusciti. I partecipanti hanno inoltre osservato
che molti programmi trascurano le esigenze diversificate dei
diversi gruppi di adolescenti, e che i giovani non sono
sufficientemente coinvolti nella messa a punto dei programmi,
nella loro attuazione e nella loro valutazione conclusiva.
La Tavola rotonda ha sottolineato la necessità di integrare
fornitura di servizi e informazione, offrire consulenze di
migliore livello, individuare strategie con un rapporto
costilefficacia più elevato, allargare i progetti più
riusciti, rendere più incisiva l'azione a favore dei diritti
degli adolescenti, e soprattutto di far si che i programmi
raggiungano i più emarginati.
La Dott.ssa Nafis Sadik, Direttore esecutivo dell'Unfpa, ha
infine osservato che riconoscere e affrontare le esigenze
degli adolescenti sessualmente attivi è ancora, in molti
paesi, un compito estremamente delicato, ed è fra le
raccomandazioni della Conferenza dei Cairo più difficili da
attuare. "La cosa più ardua", ha detto, "è cambiare la
mentalità di quanti pensano che offrire ai giovani
informazione e servizi in materia di salute riproduttiva porti
alla promiscuità. Dobbiamo trovare il modo", ha concluso, "per
stabilire un dialogo con chi si oppone".
A B C dei diritti delle lavoratrici
Guida pratica a cura dell'ILO
A
B C D E
F G H I
J K L M N
O P Q R
S T U
V W X Y Z
A
ACCESSO ALL'IMPIEGO
Le pari opportunità in materia di accesso all'impiego devono
essere garantite ai lavoratori di entrambi i sessi, sia prima
del reclutamento che durante la procedura di assunzione.
I servizi dellimpiego dovrebbero promuovere le pari opportunità
in materia di impiego :
• incoraggiando tutti i lavoratori in possesso dei requisiti
richiesti a presentare la propria candidatura, qualunque sia il
loro sesso, ed esaminando i registri di reclutamento dei
lavoratori uomini e donne;
• scoraggiando le richieste discriminatorie di potenziali datori
di lavoro ed informandoli circa la legislazione e la politica in
materia di pari opportunità
• informando i candidati del loro diritto alle pari opportunità
in materia di impiego.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
C. 122 Politica dellimpiego, 1964
R. 169 Politica dellimpiego (disposizioni complementari), 1964
C. 88 Servizio dellimpiego, 1948
C. 142 Valorizzazione risorse umane, 1975
R. 150 Valorizzazione risorse umane, 1975
Vedere anche Selezioni e colloqui
ASSICURAZIONE-MALATTIA
Tutti i lavoratori dovrebbero beneficiare di un regime di
assicurazione-malattia. Le deroghe ammesse riguardano le
seguenti categorie :
• le persone adibite ad un impiego temporaneo e saltuario;
• le persone la cui paga o reddito supera un ammontare fissato
dalla legislazione nazionale;
• le persone che non sono remunerate in denaro;
• i lavoratori la cui età è inferiore o superiore a dei limiti
fissati dalla legislazione;
• i familiari del datore di lavoro.
Il regime dovrebbe essere gestito da istituzioni che non
perseguono scopi di lucro e che sono poste sotto il controllo
dellautorità pubblica competente. Le persone assicurate e i
datori di lavoro dovrebbero dividersi gli oneri finanziari del
regime. In caso di inabilità al lavoro dovuta ad una malattia,
le prestazioni sanitarie comprendono :
• Una prestazione in denaro durante le prime ventisei
settimane dellinabilità al lavoro;
• le cure mediche e la fornitura di prodotti farmaceutici e
degli apparecchi a titolo gratuito, o contro una partecipazione
al costo.
C. 102 Sicurezza sociale (norme minime), 1952
C. 130 Cure mediche e indennità di malattia, 1969
ATTIVITÀ ECONOMICA
In generale, i termini mano dopera, popolazione attiva,
attività economica e partecipazione alla vita economica
rimandano tutti alla stessa definizione internazionale della
popolazione attiva. Gli statistici utilizzano il termine
attività economica piuttosto che la parola lavoro. La
definizione dellattività economica è stata estesa nel corso del
tempo, ma essa continua ad escludere il lavoro domestico non
retribuito (cucina, pulizia, cura dei bambini e degli altri
membri della famiglia). LILO definisce lattività economica come
qualsiasi lavoro effettuato in vista di una remunerazione, di un
beneficio o di un guadagno, e precisa che la produzione di beni
e servizi comprende tutta la produzione e la trasformazione dei
prodotti primari, siano essi destinati al mercato, allo scambio
o al consumo diretto.
Benché la proporzione di donne economicamente attive sia
cresciuto negli ultimi anni, la partecipazione delle donne
allattività economica è stata e resta notevolmemnte
sottovalutata in tutte le regioni del mondo e non include in
alcun caso il lavoro domestico non retribuito.
AZIONE POSITIVA
Lazione positiva comporta delle misure temporanee speciali
destinate a correggere leffetto di una discriminazione
precedente e ad affrettare la realizzazione nel mondo intero di
una vera uguaglianza tra uomini e donne.
I programmi di azione positiva sono una risposta al parziale
insuccesso delle misure che nella pratica non sono riuscite ad
eliminare la discriminazione.
Lazione positiva può includere delle misure volte a :
• eliminare il pregiudizio contro le donne al lavoro o in
cerca di occupazione risultante da atteggiamenti, comportamenti
e strutture fondati su idee preconcette riguardanti la divisione
dei ruoli tra uomini e donne nella società
• incoraggiare la partecipazione delle donne che esercitano
professioni di vario tipo nei settori davvenire, ivi compresi i
settori tecnici, e ciò a livelli elevati di responsabilità
• diversificare le scelte professionali delle donne aiutandole
ad acquisire qualifiche migliori, segnatamente attraverso una
formazione adeguata e attuando misure di accompagnamento e
metodi dinsegnamento appropriati;
• far sí che i servizi di collocamento, orientamento e
consulenza dispongano di personale qualificato, che includa un
numero sufficiente di donne, e che queste siano bene al corrente
dei bisogni particolari delle lavoratrici e delle disoccupate;
• fissare degli obiettivi o delle quote per quel che riguarda la
partecipazione delle donne nei settori e nelle professioni in
cui sono sottorappresentate, segnatamente nei posti di
responsabilità
• adattare le condizioni di lavoro e pianificare lorganizzazione
del lavoro e gli orari di lavoro per rispondere ai bisogni delle
donne;
• favorire una migliore divisione delle responsabilità
professionali, familiari e sociali tra gli uomini e le donne;
• promuovere la partecipazione attiva delle donne negli organi
abilitati a prendere delle decisioni che incidono
sulloccupazione in generale.
I programmi di azione positiva sono più efficaci quando sono
messi a punto e applicati attraverso la cooperazione fra i
poteri pubblici, i datori di lavoro e i sindacati interessati;
quando rispondono ai bisogni e alle possibilità dei lavoratori
dipendenti e dei datori di lavoro; quando sono sottopposti al
controllo dello Stato e beneficiano del sostegno finanziario di
questultimo. Il ruolo del governo è determinante nellattuazione
di programmi dazione positiva nel settore pubblico. Lazione
positiva condotta a favore delle donne per aiutarle ad ottenere
la parità con gli uomini non dovrebbe essere considerata
discriminatoria contro questi ultimi, fintantoché non sarà
effettivamente instaurata la parità nellimpiego.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
C. 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
R. 165 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
C. 159 Reinserimento professionale e occupazione delle persone
disabili, 1983
R. 168 Reinserimento professionale e occupazione delle persone
disabili, 1983
Vedere anche Descrizione di posto
C
[INIZIO PAGINA]
COLLABORATORI DOMESTICI
Sintende per collaborazione domestica il lavoro svolto da
una persona estranea alla famiglia al fine di facilitare la vita
quotidiana e provvedere alle necessità personali dei membri
della famiglia. Le donne costituiscono la maggioranza dei
collaboratori familiari e, nei paesi industrializzati, esse
appartengono in misura crescente alla categoria dei lavoratori
migranti.
I lavoratori adibiti alla pulizia degli edifici pubblici e
privati non fanno parte di questo gruppo.
Il lavoro domestico può essere svolto a tempo pieno (il
lavoratore vive con la famiglia e riceve una retribuzione
comprendente i contributi previdenziali, il vitto e lalloggio),
a tempo parziale o ad ore.
In ogni caso, tutti i vantaggi sociali (contributi per vecchiaia
e maternità, congedo per malattia, riposo settimanale, ferie
pagate) dovrebbero essere inclusi nei contratti di lavoro.
La retribuzione dovrebbe essere proporzionale alla quantità e
alla qualità del lavoro svolto, conformemente alla legislazione
nazionale; essa può essere versata mensilmente, settimanalmente
o giornalmente. I lavoratori migranti dovrebbero ricevere una
retribuzione identica a quella dei lavoratori locali.
Vedere anche : Sicurezza sociale
Tutela della maternità
Lavoratori migranti
CONDIZIONI DI IMPIEGO
E ALTRI VANTAGGI
Tutti i lavoratori dipendenti dovrebbero beneficiare di un
identico trattamento per quanto riguarda le condizioni di
impiego e gli altri vantaggi derivanti dallimpiego. Occorrerebbe
segnatamente :
• assicurare a tutti i lavoratori appartenenti alla stessa
categoria, o a categorie analoghe, le condizioni e i vantaggi
offerti a taluni di loro, che appartengono ad una categoria
particolare;
• rispettare il principio della parità in materia di
ammissibilità e partecipazione ai piani di pensionamento;
• rispettare, in tutta la misura del possibile, il principio
della parità nellofferta delle condizioni di lavoro e dei posti.
Tutti i lavoratori dipendenti senza distinzione dovrebbero
essere informati dei vantaggi concessi al personale, attraverso
note, bollettini o annunci.
C. 100 Parità di retribuzione, 1951
R. 90 Parità di retribuzione, 1951
C. 111 Discriminazione (impiego e professione)
R. 111 Discriminazione (impiego e professione)
C. 102 Sicurezza sociale (norme minime), 1952
CONGEDO PER FORMAZIONE RETRIBUITO
Lespressione congedo per formazione retribuito si riferisce
al congedo da concedere a tutti i lavoratori, senza
discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la
religione, lopinione politica, lascendenza nazionale o lorigine
sociale, a scopi educativi e per un periodo determinato, durante
lorario di lavoro, con versamento di prestazioni finanziarie
adeguate.
Questo tipo di congedo dovrebbe essere accordato a fini :
• di formazione a tutti i livelli;
• di educazione generale, sociale o civica;
• di educazione sindacale.
Esso dovrebbe contribuire :
• allacquisizione, al perfezionamento e alladeguamento delle
qualifiche necessarie allesercizio della professione o della
funzione;
• alla partecipazione competente e attiva dei lavoratori e dei
loro rappresentanti alla vita della collettività
• alla promozione umana, sociale e culturale dei lavoratori;
• alleducazione e alla formazione permanenti
Il periodo di congedo per formazione pagato dovrebbe essere
assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della
determinazione di tutti i diritti inerenti allimpiego.
C. 140 Congedo per formazione retribuito, 1974
R. 148 Congedo per formazione retribuiti, 1974
Vedere anche Sindacato
CONGEDO PER MALATTIA DI UN FAMILIARE
Il lavoratore dovrebbe poter ottenere un congedo in caso di
malattia di un parente stretto, bisognoso delle sue cure o del
suo sostegno.
C. 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
R. 165 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
CONGEDO PER MATERNITÀ
Il congedo per maternità deve essere di dodici settimane almeno,
di cui sei settimane sono prese obbligatoriamente dopo la
nascita del bambino. Quando il parto ha luogo dopo la data che
era presunta, o in caso di malattia derivante con certezza dalla
gravidanza o dal parto, il congedo prenatale è in ogni caso
prolungato fino alla data effettiva del parto.
Quando questo sia necessario per la salute della donna e
ogniqualvolta possibile, il congedo per maternità dovrebbe
essere prolungato fino a quattordici settimane. Su presentazione
di un certificato medico, questo periodo può essere prolungato
ulteriormente.
C. 103 Protezione della maternità (riveduta), 1952
R. 95 Protezione della maternità, 1952
C. 110 Piantagioni, 1958 (e protocollo del 1982)
CONGEDO PARENTALE
Sia la madre che il padre dovrebbero poter ottenere un
congedo senza perdere limpiego, e fermi restando i diritti
inerenti ad esso :
• durante il periodo immediatamente successivo al congedo per
maternità
• in caso di malattia di un figlio a carico.
C. 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
R. 165 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
COOPERATIVE
La cooperativa è una associazione che riunisce su base
democratica delle persone desiderose di raggiungere uno scopo
comune; i soci corrispondono dei contributi equi al capitale
necessario e assumono una parte equa dei rischi e dei profitti
dellimpresa alla quale partecipano attivamente. Le cooperative
sono degli strumenti economici che possono permettere di
accrescere il reddito delle donne e di facilitarne laccesso
alloccupazione, al credito, alle tecniche e al mercato. Esse
dovrebbero perciò essere pienamente aperte alla partecipazione
delle donne.
Nei paesi in via di sviluppo, malgrado taluni progressi, la
maggior parte dei soci delle cooperative agricole è formata da
uomini, perchè lammissione è condizionata dalla proprietà o il
controllo della terra. In alcuni paesi, anche quando di fatto
sono le donne a coltivare lappezzamento familiare, esse non
godono del diritto di proprietà e non possono quindi divenire
socie di cooperative.
Le cooperative di donne hanno svolto un ruolo importantissimo
nel campo del risparmio e del credito ma, anche quando le donne
costituiscono la maggioranza dei soci, i posti amministrativi
sono tradizionalmente affidati agli uomini. Le donne partecipano
in forze ai gruppi non strutturati che incoraggiano gli sforzi
personali e che sono fondati sugli stessi principi delle
cooperative; questi gruppi hanno bisogno di un sostegno tecnico
e finanziario più determinato da parte dei poteri pubblici.
Nellambito dellazione positiva a favore delle donne, la
legislazione di alcuni paesi industriali offre delle
facilitazioni alle cooperative. Queste facilitazioni prendono la
forma di contributi alle spese dinvestimento compiute dalle
cooperative che contano una maggioranza di donne fra i soci e
nel consiglio damministrazione.
R. 127 Cooperative (paesi in via di sviluppo), 1966
Vedere anche Azione positiva
CREDITI DEI LAVORATORI
In caso dinsolvenza di un datore di lavoro, le somme dovute
ai lavoratori a motivo del loro impiego dovrebbero essere
prelevate sugli attivi del datore di lavoro prima che i
creditori non privilegiati possano farsi pagare la loro quota.
Questo privilegio deve riferirsi almeno ai crediti relativi :
• alla paga;
• alle ferie pagate;
• agli importi dovuti a motivo di altre assenze retribuite;
• alle indennità di fine rapporto dovute ai lavoratori in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Quando non può essere effettuato
dal datore di lavoro in ragione della sua insolvenza, il
pagamento dei crediti dei lavoratori deve essere assicurato
attraverso un organismo di garanzia.
C. 173 Tutela dei crediti dei lavoratori in caso dinsolvenza
del datore di lavoro, 1992
R. 180 Tutela dei crediti dei lavoratori in caso dinsolvenza del
datore di lavoro
D
[INIZIO PAGINA]
DESCRIZIONE DI POSTO
Tutti i compiti che un impiego comporta e le qualifiche
richieste per esercitarlo dovrebbero figurare nella descrizione
del posto.
Questa descrizione dovrebbe seguire un modello stabilito ed
essere valutata secondo norme generali. Dovrebbero segnatamente
figurarvi degli elementi quali il titolo del posto, il tipo di
controllo subito o esercitato, le relazioni, la descrizione
delle principali funzioni e il tempo richiesto per svolgerle, le
qualifiche richieste in materia di formazione, di esperienza,
ecc.
DISCRIMINAZIONE
Sintende per discriminazione qualsiasi distinzione,
esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la religione, lopinione politica, lascendenza nazionale o
lorigine sociale, avente per effetto di distruggere o di
alterare la parità di opportunità e di trattamento in materia di
impiego o di professione.
La legislazione nazionale può specificare ulteriori motivi
ingiustificati di discriminazione. Cosí, taluni paesi vietano la
discriminazione nellimpiego fondata sullincapacità fisica, letà,
lo stato civile, lorientamento sessuale, il benessere materiale
o la sieropositività (AIDS).
La discriminazione può essere sia diretta che indiretta. È
diretta quando la legislazione o la prassi tratta diversamente
le donne e gli uomini. Cosí, le leggi che non consentono alle
donne di firmare dei contratti sono direttamente
discriminatorie. La discriminazione è indiretta quando delle
regole e delle pratiche in apparenza neutre esercitano in realtà
una discriminazione nei confronti delle donne o sono a loro
svantaggio. Delle condizioni di reclutamento che specificano una
statura e un peso cui solo gli uomini sono generalmente in grado
di corrispondere ne sono un buon esempio.
Per evidenziare una discriminazione fondata sul sesso, occorre
esaminare leffetto di una regola o il risulato di una
disposizione sulle donne, e non solo lintenzione confessata o lo
scopo dichiarato.
Le pratiche in materia di impiego non sono considerate
discriminatorie se sono fondate sulle vere qualifiche richieste,
o se sono destinate a promuovere luguaglianza per motivi quali
la tutela della maternità.
La legislazione della maggior parte dei paesi vieta la
discriminazione fondata sul sesso, ma in pratica, le donne dei
paesi sviluppati, cosí come quelle dei paesi in via di sviluppo,
continuano ad essere vittime di una qualche forma di
discriminazione durante la loro vita professionale.
Quando sul luogo di lavoro esistono delle pratiche
discriminatorie, le donne e i loro rappresentanti dovrebbero
essere in grado di chiedere lintervento dellispettorato del
lavoro o di inoltrare ricorso allautorità competente.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
C. 117 Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962
Vedere anche Discriminazione indiretta
DISCRIMINAZIONE INDIRETTA
Qualsiasi differenza di trattamento che, in pratica,
pregiudichi le donne anche in situazioni in cui, in teoria, è
garantita la parità di opportunità e di trattamento ai
lavoratori di entrambi i sessi, costituisce una discriminazione
indiretta.
Questa situazione può risultare dalladozione di criteri che
sfavoriscono i lavoratori delluno o dellaltro sesso, per esempio
lesigenza di qualifiche che non sono indispensabili allesercizio
dellimpiego. Cosí, alcune qualifiche richieste, che possono
sembrare apparentemente neutre, (età, statura e peso minimo),
conducono di fatto ad escludere una elevata percentuale della
popolazione femminile e sono dei buoni esempi di discriminazione
indiretta.
Le idee preconcette sulle mansioni maschili o femminili
esercitano una discriminazione indiretta nei confronti delle
donne, segnatamente nel campo dellaccesso alla formazione
professionale (le donne sono spesso escluse dai settori
tecnici), allimpiego e allavanzamento.
Lorganizzazione e la divisione del lavoro dovrebbero essere
modificate in modo da migliorare le opportunità di avanzamento e
le prospettive economiche delle lavoratrici. Inoltre,
occorrerebbe adottare delle disposizioni speciali intese a
mettere a disposizione di tutti i lavoratori dei servizi sociali
atti a favorire una condivisione delle responsabilità familiari
e professionali fra uomini e donne.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
C. 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
R. 165 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
DISOCCUPAZIONE STRUTTURALE
Questo tipo di disoccupazione è causato da cambiamenti
intervenuti nella struttura delleconomia in seguito ad
innovazioni tecnologiche, o da cambiamenti constatati nella
composizione della mano dopera. Le donne sono in generale le
prime a perdere limpiego quando sopraggiungono dei cambiamenti
strutturali.
La politica tecnologica dovrebbe, tenuto conto del livello di
sviluppo economico, contribuire al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla riduzione dellorario di lavoro; essa
dovrebbe comprendere delle misure destinate a prevenire la
diminuzione dei posti di lavoro, quali :
• la riconversione dei lavoratori, in modo da consentire loro
di adattarsi ai mutamenti del lavoro che risultano dai
cambiamenti tecnologici;
• lassociazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla
pianificazione, allintroduzione e allutilizzazione delle nuove
tecnologie;
• una migliore organizzazione dei tempi del lavoro, al fine di
creare nuove possibilità dimpiego, accrescendo nel contempo la
produttività e garantendo la soddisfazione dei bisogni
essenziali della popolazione.
C. 168 Promozione delloccupazione e protezione contro la
disoccupazione, 1988
R. 169 Politica dellimpiego (disposizioni complementari),
1984
DIVISIONE DEL LAVORO
La divisione del lavoro può essere :
• tecnica, quando un processo produttivo è suddiviso in più
operazioni, ognuna delle quali è effettuata da una persona o da
una macchina diversa;
• sociale, quando i lavoratori sono assegnati a determinate
mansioni in funzione delle loro caratteristiche fisiche o
sociali quali letà, il sesso, la razza, la religione,
lappartenenza etnica o la classe.
La divisione sociale del lavoro
tra uomini e donne rispecchia spesso la distribuzione
tradizionale dei loro ruoli nella società essa conduce alla
sottovalutazione del lavoro delle donne sul mercato del lavoro.
Vedere anche Segregazione professionale
F
[INIZIO PAGINA]
FAMIGLIE MONOPARENTALI
Vedere Nuclei familiari il cui capo è una donna
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le misure volte a promuovere le pari opportunità delle donne
e degli uomini in materia di formazione e di impiego dovrebbero
:
• garantire un insegnamento che incoraggi le donne e gli
uomini a partecipare in condizioni di parità alla vita sociale
ed economica e a modificare gli atteggiamenti tradizionali nei
confronti dei loro ruoli rispettivi;
• fornire alle ragazze e alle donne un orientamento
professionale che offra lo stesso ventaglio di possibilità che
ai ragazzi e agli uomini;
• incoraggiare le ragazze e le donne ad avvalersi delle
possibilità di formazione professionale; la formazione delle
giovani non deve essere limitata alle specialità cosiddette
femminili come i lavori domestici, il cucito, la cucina, ecc.;
• garantire alle ragazze e alle donne luguaglianza di accesso a
tutti i canali dellinsegnamento e ad una formazione
professionale per tutti i tipi di impiego, favorendo il loro
perfezionamento, al fine di garantirne la realizzazione
personale e la promozione professionale;
• creare delle strutture di accoglienza ed altri servizi per i
bambini di ogni età, al fine di consentire alle ragazze, alle
donne, ai ragazzi e agli uomini che hanno delle responsabilità
di famiglia di avere accesso ai canali normali di formazione
professionale;
• prevedere di programmi di formazione per le donne e gli uomini
che abbiano superato letà normale di inserimento nella vita
professionale e che desiderino assumere un impiego o riassumerne
uno.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
C. 142 Valorizzazione delle risorse umane, 1975
R. 150 Valorizzazione delle risorse umane, 1975
G
[INIZIO PAGINA]
GENERE
Questo neologismo fa riferimento alle differenze fra le
donne e gli uomini che sono acquisite, suscettibili di evolversi
nel tempo, e che variano largamente da una cultura allaltra
nonché in seno ad una stessa società. Il genere è una variabile
socio-economica che permette di analizzare i ruoli, le
responsabilità, i vincoli, le opportunità e i bisogni delle
donne e degli uomini in qualsiasi contesto. I ruoli e i bisogni
cosiddetti di genere variano in funzione delletà, della razza,
dellappartenenza etnica, della classe sociale, della religione
ed altre ideologie, ma anche in funzione dellambiente
geografico, economico e politico. In un contesto sociale
determinato, questi ruoli e bisogni possono essere flessibili o
rigidi, simili o differenti, e complementari o conflittuali.
I
[INIZIO PAGINA]
INTEGRAZIONE DELLE DONNE NELLO SVILUPPO (MAINSTREAMING)
Questa espressione viene spesso
usata dalle agenzie di sviluppo e dalle organizzazioni non
governative. Essa serve a riconoscere il ruolo che le donne
hanno svolto e svolgono ancora nelleconomia, vuoi nella sfera
della produzione, vuoi in quella della riproduzione, e a
facilitare il loro accesso allutilizzazione e al controllo di
tutte le risorse esistenti. Per realizzare con successo
lintegrazione, non bisogna omettere di porre le donne e le loro
preoccupazioni fra le priorità della pianificazione economica e
sociale, in modo da far sí che lo sviluppo stesso sia modellato
in funzione dei bisogni e delle aspirazioni delle donne non meno
che degli uomini.
L
[INIZIO PAGINA]
LAVORATORE DIPENDENTE
Il lavoratore dipendente è colui che presta la propria opera
a delle imprese pubbliche o private e riceve una retribuzione
per il suo lavoro, sia esso o meno manuale.
Un lavoratore dipendente lavora alle dipendenze di un datore di
lavoro, o sotto la sorveglianza di persone nominate da
questultimo. Questo tipo di rapporto di lavoro è sottoposto non
solo alla legislazione internazionale e nazionale del lavoro, ma
anche alle negoziazioni e ai contratti collettivi. Accanto ai
diritti economici (retribuzione, contributi previdenziali,
indennità), il lavoratore dipendente gode di diritti che ne
garantiscono la libertà e la dignità :
• libera espressione delle opinioni sul luogo di lavoro;
• costituzione di sindacati e adesione ad essi;
• rispetto della vita privata.
Il datore di lavoro non ha il
diritto di interferire nella vita privata, nelle opinioni
politiche o religiose, nella partecipazione alle attività
sindacali o nelle condizioni di salute del lavoratore
dipendente.
C. 87 Libertà sindacale e
protezione del diritto sindacale, 1948
C. 98 Diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva,
1949
C. 141 Organizzazione lavoratori rurali, 1975
C. 151 Funzione pubblica, 1978
LAVORATORI MIGRANTI
Questo termine indica le persone che emigrano o che sono
emigrate da un paese verso laltro alla ricerca di un impiego.
Include ogni persona ammessa regolarmente in qualità di
lavoratore migrante.
Tutti i lavoratori migranti hanno diritto ad essere trattati in
maniera almeno equivalente a quella dei lavoratori nazionali per
quanto riguarda il trattamento economico (compresi gli assegni
familiari), lorario di lavoro, gli straordinari, le ferie
pagate, le restrizioni del lavoro a domicilio, letà minima per
laccesso allimpiego, lapprendistato e la formazione, il lavoro
delle donne e degli adolescenti, le attività sindacali, la
possibilità di godere dei vantaggi offerti dai contratti
collettivi, lalloggio e la previdenza sociale.
C. 97 Lavoratori migranti (riveduta), 1949
R. 86 Lavoratori migranti (riveduta), 1949
R. 100 Protezione dei lavoratori migranti (paesi
insufficientemente sviluppati), 1955
C. 143 Lavoratori migranti (disposizioni compl.), 1975
LAVORATRICI CHE ALLATTANO
Una lavoratrice che allatta deve essere autorizzata ad
interrompere il proprio lavoro per lallattamento due volte al
giorno per mezzora.
Una donna che allatta ha il diritto di interrompere il proprio
lavoro per allattare; questi periodi di riposo devono essere
considerati ore lavorative agli effetti della retribuzione.
Le interruzioni del lavoro per allattare devono, ogni volta che
questo sia possibile, consistere in almeno unora e mezzo
nellarco della giornata di lavoro; modifiche
relativamente alla loro frequenza e durata dovrebbero essere
autorizzate mostrando un certificato medico. Delle camere di
allattamento e di cure ai bambini dovrebbero essere allestite
sul luogo di lavoro e rispondere alle norme in matiera di
attrezzature, di condizioni igieniche e di personale.
C. 103 Protezione della maternità (riveduta), 1952
R. 95 Protezione della maternità, 1952
Vedere anche Tutela della maternità
LAVORI DOMESTICI
Ovunque nel mondo, le donne sono le prime responsabili della
conduzione domestica anche quando hanno delle responsabilità
economiche all'interno o fuori di casa. Il lavoro domestico di
una donna non è né regolamentato dalla legge né remunerato.
Nella maggior parte dei paesi, una casalinga non ha diritto ad
avere una pensione, mentre in altri ha il diritto di versare
volontariamente dei contributi a questo fine. Se la casalinga è
sposata ha il diritto a prestazioni sociali in virtù del lavoro
del coniuge (pensione di riversibilità, assegni familiari,
assicurazione malattia).
LAVORO A DOMICILIO
Il lavoro a domicilio è unattività produttiva commissionata
da un datore di lavoro ed esercitata presso il domicilio del
lavoratore, che utilizza i suoi propri strumenti di lavoro o
quelli del datore di lavoro.
Esistendo un rapporto di subordinazione, il lavoratore è tenuto
a seguire le istruzioni impartite dal datore di lavoro relative
alle formalità di esecuzione, le procedure e le caratteristiche
del lavoro da svolgere.
Il lavoro a domicilio viene svolto principalmente dalle donne.
Numerose imprese ricorrono a questo sistema di lavoro,
soprattutto nellindustria tessile, nella sartoria,
nellassemblaggio di meccanismi, nellindustria dei giocattoli e
nellinformatica. Gli anni ottanta si sono distinti per il
progresso delle tecniche di informazione e di comunicazione : in
questo scenario ha fatto la sua comparsa una nuova categoria di
lavoratori a domicilio, i telelavoratori. I lavoratori a
domicilio sono solitamente remunerati a cottimo ed hanno diritto
a tutte le prestazioni della previdenza sociale.
Il lavoro a domicilio è sottoposto alle stesse regole
dellimpiego tradizionale. In molti paesi, tuttavia, la
condizione dei lavoratori a domicilio è precaria, e sono molte
la lavoratrici che ignorano i loro diritti o che temono di farli
valere per timore di perdere la retribuzione.
Il controllo dellapplicazione delle norme mediante le ispezioni
istituzionali è difficile perché molto spesso a commissionare
gli ordini sono dei subappaltatori e non le imprese. Il
carattere invisibile del lavoro a domicilio spiega il perché i
sindacati stentino ad organizzare le persone che vi si dedicano.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Questo tipo di lavoro si basa su un accordo tra il datore di
lavoro ed il lavoratore; la sua durata, inferiore alla durata
normale del lavoro, non ricopre che una parte della giornata o
della settimana lavorativa. Vari contratti collettivi
regolamentano con delle norme questo tipo di rapporto di lavoro.
Il lavoro a tempo parziale deve necessariamente fondarsi sul
mutuo consenso delle parti e permettere ai lavoratori di tornare
ad un impiego a tempo pieno. Questo rapporto di lavoro, che
numerose donne accettano, non dovrebbe, se possibile, né far
retrocedere il loro stato professionale, né compromettere il
loro avanzamento. Nelleventualità di passaggio da un lavoro a
tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale, o da un lavoro a
tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno, il periodo di lavoro
a tempo pieno dovrà venire interamente conteggiato nel calcolo
dei diritti; durante il periodo di lavoro a tempo parziale,
lanzianità acquisita dovrà essere ridotta in modo proporzionale
alle ore lavorate.
LAVORO AUTONOMO
Il lavoratore autonomo è colui che presta la propria opera o
vende delle merci in vista di un beneficio o di un guadagno,
sulla base di un contratto che non comporta un legame di
subordinazione rispetto al mandante.
Limpiego può essere considerato autonomo solo se linteressato
esercita la propria attività a suo rischio e pericolo, con
risorse proprie, senza ingerenza del mandante, e se la sua
remunerazione dipende direttamente dal lavoro svolto, dal
servizio fornito o dal prodotto delle vendite, e non dalle ore
lavorate.
I lavoratori autonomi fanno talvolta parte di associazioni di
piccole imprese artigianali; i loro contributi previdenziali
sono interamente a loro carico.
R. 169 Politica dellimpiego (disposizioni complementari),
1984
C. 168 Protezione dellimpiego e protezione contro la
disoccupazione, 1988
LAVORO IN NERO
Un lavoro remunerato, che non sia tutelato da contributi al
sistema di assistenza sociale dovrebbe essere considerato come
lavoro nero. Occorrerebbe fare in modo che il versamento dei
contributi allassistenza sociale siano obbligatori per ogni
lavoratore retribuito in qualunque ramo di attività.
LAVORO NOTTURNO
Nell'agricoltura
Il lavoro notturno delle donne impiegate nelle imprese
agricole dovrebbe essere regolamentato in maniera tale da
assicurare loro un periodo di riposo non inferiore alle nove
ore, possibilmente consecutive.
Nell'industria
Ai sensi della convenzione (n°89) sul lavoro notturno delle
donne, 1948, le lavoratrici, senza distinzione di età, non
possono prestare lavoro notturno in nessuna impresa industriale,
pubblica o privata, ad eccezione delle imprese dove sono
impiegati solo i membri di una stessa famiglia. La convenzione
prevede altre deroghe per le donne che occupano posti di
direzione o di carattere tecnico e che comportano una
responsabilità, come anche per le donne impiegate in servizi
relativi alligiene e al benessere e che non svolgono
normalmente un lavoro manuale. La Conferenza internazionale del
Lavoro ha approvato un protocollo relativo a questa convenzione
nel 1990. E ormai stabilito che le autorità competenti potranno,
dopo essersi consultate con le organizzazioni di lavoratori e
datori di lavoro, introdurre delle modifiche relative alla
durata del periodo notturno e delle deroghe al divieto di lavoro
notturno per le donne nellindustria. In questi casi,
tuttavia, i diritti delle donne in gravidanza e delle madri che
allattano saranno salvaguardati.
Nel 1990 è stata approvata una nuova convenzione (n° 171) sul
lavoro notturno ai sensi della quale gli impiegati di entrambi i
sessi (fatta eccezione per quelli che sono impiegati
nellagricoltura, allevamento, pesca, trasporti marittimi e
navigazione interna) chiamati a lavorare di notte (per almeno
sette ore consecutive che comprendono lintervallo tra mezzanotte
e le 5 del mattino) devono essere tutelati da alcune misure
specifiche allo scopo di:
- proteggere la loro salute (mezzi di primo soccorso, esami
medici);
- tutelare la maternità
- assicurare loro servizi sociali e permettere loro di
conciliare responsabilità familiari e sociali;
- consentire loro di progredire nella carriera;
- offrire loro una compensazione supplementare (tempo
libero, stipendio o altre prestazioni simili).
Una donna che lavora di notte deve essere trasferita ad un
lavoro diurno oppure ottenere un prolungamento del congedo per
maternità prenatale o postnatale di almeno 16 settimane prima e
dopo il parto, di cui almeno otto prima della data prevista per
il parto.
Durante questo periodo, una lavoratrice non può essere
licenziata né ricevere un preavviso di licenziamento, tranne se
esistono giustificati motivi non collegati alla gravidanza o al
parto; il suo reddito deve essere mantenuto ad un livello
sufficiente per provvedere al proprio mantenimento e quello del
bambino in condizioni di vita decenti; infine non può perdere i
vantaggi relativi al grado, allanzianità e alle possibilità di
promozione connesse al posto di lavoro notturno che occupa
normalmente.
Alcuni Stati hanno deciso di denunciare la convenzione (n° 89)
sul lavoro notturno (donne), affermando che le disposizioni in
essa contenute potevano compromettere la parità di opportunità
di uomini e donne. Altri Stati europei hanno preso la stessa
decisione, facendo valere il fatto che questa convenzione era
incompatibile con le norme della Comunità europea.
C. 41 Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1934
C. 89 Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948 (e protocollo
del 1990)
C. 171 Lavoro notturno, 1990
R. 178 Lavoro notturno, 1990
Vedere anche : Congedo per maternità
Licenziamento (cessazione del rapporto di lavoro)
LICENZIAMENTO (CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)
Il rapporto di lavoro non deve essere risolto se non esiste
un giustificato motivo legato allattitudine o alla condotta del
lavoratore, o fondato sulle necessità dellimpiego.
Non sono considerati giustificati motivi di licenziamento : la
partecipazione ad attività sindacali, la razza, il colore, il
sesso, lo stato civile, le responsabilità familiari, la
gravidanza, la religione, lopinione politica, lascendenza
nazionale, lorigine sociale, e lassenza temporanea dal lavoro
durante un congedo per maternità, una malattia o a causa di un
infortunio.
È vietato intimare il licenziamento ad una donna che si astiene
dal lavoro durante il congedo per maternità, o ad una data tale
per cui il preavviso scada mentre è in corso la suddetta
assenza.
Il periodo durante il quale la donna è tutelata contro il
licenziamento prima e dopo il parto dovrebbe iniziare se
possibile fin dal giorno in cui il datore di lavoro ha preso
conoscenza di un certificato medico che attesta lo stato di
gravidanza della donna stessa, e prolungarsi fino ad un mese
almeno dopo il termine del congedo di maternità.
Le sole eccezioni ammissibili a questa regola sono una mancanza
grave commessa dalla donna, la scadenza del suo contratto di
lavoro o la cessazione dellattività dellimpresa; in questi casi,
dovrebbe essere consultato il rappresentante dei lavoratori.
Il licenziamento deve rispettare una certa procedura, e il
lavoratore deve avere il diritto di far ricorso contro tale
provvedimento :
• il datore di lavoro deve dimostrare la giusta motivazione
del licenziamento;
• il dipendente deve poterlo impugnare di fronte ad un organismo
imparziale.
A meno che si sia reso colpevole di una mancanza grave, il
lavoratore licenziato ha diritto ad un preavviso di una durata
ragionevole o ad una indennità sostitutiva. Egli ha diritto ad
una indennità di fine rapporto, a delle prestazioni di
assicurazione contro la disoccupazione o altre prestazioni.
Qualora un organismo imparziale, quale un tribunale del lavoro,
dichiari che il licenziamento non era giustificato, il
lavoratore dovrebbe essere reintegrato nellimpiego o, se questo
non fosse possibile, ricevere una indennità adeguata.
In caso di riduzione del personale per motivi economici o
strutturali, i lavoratori dipendenti o i loro rappresentanti
dovrebbero essere consultati e informati
• del numero, dei nomi e delle categorie dei lavoratori
suscettibili di essere colpiti da questo provvedimento;
• dei criteri di designazione seguiti, prima che le decisioni di
riduzione del personale e di licenziamento siano state
definitivamente adottate.
R. 95 Protezione della maternità, 1952
C. 103 Protezione della maternità (riveduta), 1952
C. 110 Piantagioni, 1958 (e protocollo del 1982)
C. 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
C. 158 Licenziamento, 1982
R. 166 Licenziamento, 1982
Vedere anche Tutela della maternità e Stato civile
M
[INIZIO PAGINA]
MISURE DISCIPLINARI
Fra le misure disciplinari adottabili nei confronti di un
lavoratore il cui lavoro non è considerato soddisfacente o che
ha commesso una mancanza nellesercizio delle proprie funzioni,
si possono citare lammonimento, la censura, il biasimo, il
rifiuto di aumento, la retrogradazione, il licenziamento con o
senza preavviso, ecc..
Occorrerebbe adottare una politica e una procedura volte ad
evitare un uso arbitrario o discriminatorio dei provvedimenti
disciplinari :
• il licenziamento e gli altri provvedimenti pregiudizievoli
per il lavoratore dovranno essere motivati, basati su criteri
obiettivi e connessi alle esigenze dellimpiego;
• tutte le disposizioni riguardanti il licenziamento dovrebbero
essere rivedute e adattate per evitare che abbiano un effetto
discriminatorio sulle donne;
• lattuazione di misure disciplinari dovrebbe avvenire secondo
una procedura comprendente :
• la nomina di responsabili abilitati a prendere delle misure
sanzionatorie contro un lavoratore;
• i termini previsti per tutte le tappe della procedura;
• la comunicazione al lavoratore delle motivazioni dei
provvedimenti disciplinari e il diritto di ricorso contro di
essi;
• una cooperazione con i rappresentanti del lavoratore prima
delladozione di misure sanzionatorie o, se tale cooperazione non
può ragionevolmente aver luogo, la consultazione il più
possibile tempestiva di questi dopo la decisione;
• la comunicazione a tutti i lavoratori, al momento della loro
assunzione, dei motivi che possono giustificare i provvedimenti
disciplinari e della procedura prevista per la loro adozione.
• Il principio ispiratore della politica e della procedura
disciplinare dovrebbe essere quello delluguaglianza. Nessun
dipendente dovrebbe essere licenziato o essere oggetto di misure
disciplinari per via di risultati o a motivo di un comportamento
che sono invece tollerati nel caso di altri lavoratori.
C. 158 Licenziamento, 1952
R. 166 Licenziamento, 1982
Vedere anche Licenziamento (cessazione del rapporto di
lavoro)
MOLESTIE E PRESSIONI
Le lavoratrici non dovrebbero essere oggetto di molestie o
pressioni in rapporto con una qualsiasi delle loro condizioni
dimpiego. Lassegnazione a mansioni determinate dovrebbe
rispettare il principio delluguaglianza e fondarsi su criteri
obiettivi. Tutti i lavoratori dipendenti dovrebbero vedere le
proprie prestazioni valutate in termini di assoluta parità. Le
lavoratrici non dovrebbero incontrare, nello svolgimento dei
loro compiti, alcuna difficoltà a motivo del loro sesso.
I lavoratori dipendenti non dovrebbero essere tenuti a svolgere
mansioni aggiuntive, assegnate loro a motivo del loro sesso.
Le vittime di molestie e pressioni dovrebbero essere tutelate
contro misure di ritorsione o provvedimenti disciplinari.
C. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
R. 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
Vedere anche Molestia sessuale
MOLESTIA SESSUALE
Sintende per molestia sessuale in senso largo qualunque
approccio, osservazione verbale o comportamento fisico
inopportuno, di natura sessuale, avente per obiettivo
dintervenire senza motivo nel lavoro di una persona, di
intimidirla, di aggredirla, di abusarne o di offenderla.
Sono considerati come molestie sessuali :
• qualsia |