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Convenzioni di
Ginevra/Diritto umanitario
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Il Diritto umanitario è il corpo di norme
internazionali che governano le situazioni di conflitto armato, sia
di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto
umanitario:
- Quei diritti umani che sono comunque e
sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme: ad
esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di
pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il
diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della
guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad esempio
attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre sono
riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe
ai diritti civili e politici (specificamente indicate dall’art.4
dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano
la vita della nazione.
- I diritti e doveri specificamente legati
alla situazione che si crea in caso di conflitti armati, relativi
a questioni come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i
diritti delle popolazioni civili ecc.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro
convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del
1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i
paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due
protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la
protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra,
dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione contiene le
norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Le donne
rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto membri
delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è
consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia,
dall’anno 2000).
La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto
1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le
donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono
usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune,
l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non
internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati
contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti
inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso
vieta:
- la violenza contro la vita e le persone;
- la cattura di ostaggi;
- l’oltraggio alla dignità personale, e in
particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
- l’emissione di sentenze di condanna e le
esecuzioni effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni
di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte
penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai
crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi
trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto
di vista di genere su tutti questi temi è stata più volte
sottolineata all’interno della comunità internazionale, sia dai
movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non governativi che
istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della Corte
penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni
del diritto umanitario. |
Convenzione di ginevra per la protezione delle persone civili in tempo
di guerra del 12 agosto 1949*
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla
Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto
1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la protezione delle
persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la
presente Convenzione in ogni circostanza.
Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di
pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o
di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle
Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse
riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione
totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se
questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare.
Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente
Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno
vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre
vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne
accetti e ne applichi le disposizioni.
Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere
internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti
contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare
almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe
fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra
causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna
distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la
religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro
criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei
confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente
l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti
crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti
umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo
giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le ga- ranzie
giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della
Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in
vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo
statuto giuridico delle Parti in conflitto.
Articolo 4.
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo
qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere
di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non
siano cittadini.
I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non
sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si
trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno
Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette
finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà una rappresentanza
diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano.
Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione
più esteso, precisato nell'Articolo 13.
Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la
sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare,
oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento
dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette
nel senso della presente Convenzione.
Articolo 5.
Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie
ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione
fosse giustamente sospettata di svolgere una attività dannosa per la
sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente
una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e
privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che
se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza
dello Stato.
Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione è
arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perché giustamente
sospettata di svolgere un'attività dannosa per la sicurezza della
Potenza occupante, detta persona potrà, se la sicurezza militare lo
esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione
previsti dalla presente convenzione.
In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi
precedenti, saranno comunque trattate con umanità e, in caso di
procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un
processo equo e regolare, come è previsto dalla presente Convenzione.
Esse recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi
che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena
cià sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza
occupante, secondo il caso.
Articolo 6.
La presente Convenzione si applicherà sin dall'inizio di qualsiasi
conflitto od occupazione menzionati nell'art 2.
Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione
cesserà con la fine generale delle operazioni militari.
In territorio occupato l'applicazione della presente Convenzione cesserà
un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza
occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell'occupazione ´
sempreché questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio
di cui si tratta ´ dalle disposizioni degli articoli seguenti della
presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53,
59, dal 61 al 77 e 143.
Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui
stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuerà ad applicarsi
nell'intervallo, la Convenzione presente.
Articolo 7.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15,
17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno
conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse
loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà
pregiudicare la situazione delle persone protette, come è regolata dalla
presente Convenzione, n_ limitare i diritti che questa conferisce loro.
Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi
fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo
stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o
in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei
loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.
Articolo 8.
Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente
o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente
Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati
nell'articolo precedente.
Articolo 9.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il
controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi
delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno
designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati
fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi
delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la
quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile,
il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in
nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta
dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto
delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale
esercitano le loro funzioni.
Articolo 10.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle
attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o
qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione
delle persone civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti
in conflitto interessate.
Articolo 11.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad
un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i
compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque
ne sia il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente
designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà
chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le
funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici
designate dalle Parti in conflitto.
Se la protezione non puà in tal modo essere assicurata, la Potenza
detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato
internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la
presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrà
accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo,
l'offerta di servigi di tale ente.
Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza
interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà,
nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso
la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla
presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità
per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con
imparzialità.
Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante
accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo
temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte
all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli
avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero
suo territorio o di una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza
protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la
sostituiscono ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno
applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un
territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il
quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza
diplomatica normale.
Articolo 12.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone
protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto
sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente
Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per
comporre la divergenza.
A questo scopo ognuna delle Potenze protettrici potrà su invito di una
Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione
dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate
della sorte delle persone protette eventualmente su territorio neutrale
convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar
seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici
potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto
una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità
delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà
invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO II
Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
Articolo 13.
Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle
popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole
che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità, alla
religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze
cagionate dalla guerra.
Articolo 14.
Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto,
dopo l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo
territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e
località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere
dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone
attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne
incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni.
Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti
interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al
riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse potranno,
a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo
allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le
modificazioni che ritenessero necessarie.
Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa
sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la
costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie
e di sicurezza.
Articolo 15.
Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il
tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla
Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono
combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai
pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone
seguenti:
a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;
b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non
compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in
dette zone.
Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione
geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della
zona neutralizzata prevista, sarà stabilito per iscritto e firmato dai
rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisserà l'inizio
e la durata della neutralizzazione della zona.
Articolo 16.
I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno
di una protezione e di un rispetto particolari.
Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in
conflitto favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i
feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave
pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.
Articolo 17.
Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per
lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei
malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come
pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale
e del materiale sanitario destinato in questa zona.
Articolo 18.
Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati,
agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza,
essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo,
rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.
Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli
ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale
civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a
scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della
protezione.
Gli ospedali civili saranno contrassegnati, sempreché vi siano
autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte
dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano,
prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze
nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che
segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità
di qualunque azione aggressiva.
In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari
puà costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali
obiettivi ne siano possibilmente lontani.
Articolo 19.
La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora
ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari,
atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo
che un'intimazione con la quade è fissato, in tutti i casi opportuni, un
termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali
siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi
portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate
al servizio competente.
Articolo 20.
Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o
all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato
della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e
malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarà rispettato e
protetto.
Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo
personale si farà riconoscere mediante una carta di identità attestante
la qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco
dell'autorità responsabile, nonché quando si trova in servizio, mediante
un bracciale bollato, resistente all'umidità e portato al braccio
sinistro. Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito
dell'emblema previsto dall'Articolo 38 della Convenzione di Ginevra del
12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle
forze armate in campagna.
Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o
all'amministrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e
avrà diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il
bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente
articolo. La carta d'identità indicherà i compiti che gli sono
assegnati.
La direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione
delle autorità competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato
del suo personale.
Articolo 21.
I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere,
eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o
per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati
e protetti come gli ospedali previsti dall'Articolo 18 e si segnaleranno
inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo
previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate
in campagna.
Articolo 22.
Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e
malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto
del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma
saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente
convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate.
Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto
dall'Articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna.
Salvo accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemico o i
territori occupati dal nemico.
Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso
di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti
potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita.
Articolo 23.
Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi
invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti
necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione
civile di un'altra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà
pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi
di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore
ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere.
L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio
degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla
condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di
temere che:
a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure
b) che il controllo possa non essere efficace, o
c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi
militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che
avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle
materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto
destinare alla produzione di tali merci.
La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo
capoverso del presente articolo, puà porre come condizione per la sua
autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il
controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici.
Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo
Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le
condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.
Articolo 24.
Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i
fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati
dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se
stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento,
l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima
sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione
culturale.
Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un
paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza
protettrice, se ve ne è una, e se esse hanno la garanzia che siano
rispettati i principi indicati nel primo capoverso.
Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché
tutti i fanciulli d'età inferiore ai dodici anni possano essere
identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro
documento.
Articolo 25.
Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in
un territorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia,
ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e
riceverne. Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente e senza
ritardo ingiustificato.
Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza
familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le
Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario
neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140, per
stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro
obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il
concorso delle società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna
Rossa, del Leone e Sole Rossi).
Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la
corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al
più l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente
scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.
Articolo 26.
Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri
delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con
gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa
favorirà l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a
condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si
conformino alle misure di sicurezza da essa prese.
TITOLO III
Statuto e trattamento delle persone protette
SEZIONE I. -
DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN CONFLITTO E I
TERRITORI OCCUPATI
Articolo 27.
Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto
della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle
loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei
loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in
particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro
gli insulti e la pubblica curiosità.
Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro
onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla
prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.
Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute,
l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte
in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza
alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di
opinioni politiche.
Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle
persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla
guerra.
Articolo 28.
Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua
presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle
operazioni militari.
Articolo 29.
La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette,
è responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza
pregiudizio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile
incorrere.
Articolo 30.
Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle
Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla
Società nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e
Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi
organizzazione che potesse soccorrerli.
Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità,
ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di
sicurezza.
Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato
internazionale della Croce Rossa previste dall'Articolo 143, le Potenze
detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che
desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre
istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto
spirituale o materiale.
Articolo 31.
Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata
sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da
terzi, delle informazioni.
Articolo 32.
Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita
qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo
sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne
non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e
gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di
una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa
compiuta da agenti civili o da agenti militari.
Articolo 33.
Nessuna persona protetta puà essere punita per un'infrazione che non ha
commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura
d'intimazione o di terrorismo, sono vietate.
E' proibito il saccheggio.
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone
protette e dei loro beni.
Articolo 34.
La cattura di ostaggi è vietata.
SEZIONE II. - STRANIERI SUL TERRITORIO Dl UNA PARTE IN CONFLITTO
Articolo 35.
Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio
all'inizio o nel corso di un conflitto, avrà il diritto di farlo, a meno
che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello
Stato. La domanda di lasciare il territorio sarà esaminata secondo una
procedura regolare, e la decisione dovrà essere presa il più rapidamente
possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potrà munirsi
del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo
di effetti e di oggetti d'uso personale.
Le persone alle quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio,
avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio
amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza
detentrice, riesamini questo rifiuto entro il più breve termine
possibile.
Se ne è fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice
potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli
interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del
rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare
il territorio e, il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le
persone che si trovino in questo caso.
Articolo 36.
Le partenze autorizzate in virtù del precedente articolo avranno luogo
in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrità e di
alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita
del territorio della Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di
destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della
Potenza della quale i beneficiari sono cittadini. Le modalità pratiche
di questi trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi
speciali tra le Potenze interessate.
Si fa riserva per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono
aver conchiuso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in
potere del nemico.
Articolo 37.
Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che
subiscono una pena privativa della libertà personale, saranno durante la
loro detenzione, trattate con umanità.
Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio,
in conformità degli articoli precedenti.
Articolo 38.
Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in
virtù della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la
situazione delle persone protette rimarrà, di massima, regolata dalle
disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace.
In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti:
1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che
fossero loro inviati;
2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza
medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato
interessato;
3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza
spirituale dei ministri del loro culto;
4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della
guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa
misura che i cittadini dello Stato interessato;
5) i fanciulli d'età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le
madri dei bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa
misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento
preferenziale.
Articolo 39.
Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la
loro attività remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro
retribuito e fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni
di sicurezza e delle disposizioni dell'Articolo 40), degli stessi
vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano.
Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di
controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento,
specialmente quando questa persona non puà, per ragioni di sicurezza,
trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in
conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a suo
carico.
Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro
paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle società di
beneficenza menzionate nell'Articolo 30.
Articolo 40.
Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella
stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio
della quale esse si trovano.
Se le persone protette sono di nazionalità nemica, esse potranno essere
obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per
assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la
salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la
condotta delle operazioni militari.
Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette
obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di
protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali,
specialmente per quanto concerne il salario, la durata del lavoro,
l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli
infortuni del lavoro e delle malattie professionali.
In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone
protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo,
conformemente all'Articolo 30.
Articolo 41.
Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non
ritenga sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente
Convenzione, le più severe misure di controllo alle quali essa potrà
ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza forzata o
l'internamento, conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43.
Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso
delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virtù
di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro luogo,
la Potenza detentrice si conformerà, il più esattamente possibile, alle
norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV, titolo
III della presente Convenzione).
Articolo 42.
L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere
ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza
della Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende
assolutamente necessario.
Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della Potenza
protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione
lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova procederà a
questo internamento.
Articolo 43.
Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata
assegnata una residenza forzata, avrà il diritto di ottenere che un
tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo
scopo dalla Potenza protettrice, riesamini entro il più breve termine
possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la
residenza forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio
amministrativo procederà periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad
un esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore
la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano.
Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza
detentrice comunicherà, il più rapidamente possibile, alla Potenza
protettrice i nomi delle persone protette che sono state internate o
alle quali è stata assegnata una residenza forzata, come pure i nomi di
quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza
forzata. Con la stessa riserva, le decisioni dei tribunali o collegi
indicati nel primo comma del presente articolo saranno pure notificate
il più rapidamente possibile alla Potenza protettrice.
Articolo 44.
Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la
Potenza detentrice non tratterà come stranieri nemici, esclusivamente in
base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati
che non fruiscono effettivamente della protezione di alcun governo.
Articolo 45.
Le persone protette non potranno essere trasferite a una Potenza che non
partecipi alla Convenzione.
Questa disposizione non puà impedire il rimpatrio delle persone protette
o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine delle
ostilità.
Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza
detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che
la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta
desidera ed è in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone
protette siano in tal modo trasferite, la responsabilità
dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha
accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno
affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le
disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la
Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovrà,
in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere
misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone
protette le siano rinviate. Dovrà esser dato seguito a questa domanda.
Una persona protetta non potrà, in nessun caso, essere trasferita in un
paese dove essa puà temere di essere perseguitata per le sue opinioni
politiche o religiose.
Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradizione,
in virtù dei trattati d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle
ostilità, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.
Articolo 46.
Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette
cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il più
rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità.
Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il
più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità, conformemente
alla legislazione della Potenza detentrice.
SEZIONE III. -
TERRITORI OCCUPATI
Articolo 47.
Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno
private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente
Convenzione, n_ in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in
seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di
cui si tratta, n_ in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del
territorio occupato e la Potenza occupante, n_, infine, in seguito
all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio
occupato o parte di esso.
Articolo 48.
Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui
territorio è occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il
territorio alle condizioni previste dall'Articolo35 e le decisioni
saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve
istituire in virtù di detto articolo.
Articolo 49.
I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le
deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a
destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di
qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il
motivo.
La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o
parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della
popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri
potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette
soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di
impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà
ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel
settore interessato.
Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante
dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone
protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in
condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di
vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli
altri.
La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgombri
non appena essi avranno avuto luogo.
La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una
regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la
sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano.
La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al
trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel
territorio da essa occupato.
Articolo 50.
La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità
nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle
cure e all'educazione dei fanciulli.
Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare
l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro
filiazione. In nessun caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro
stato personale, n_ arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti
da essa.
In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà
prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione,
possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e
religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito
alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa
provvedervi.
Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virtù delle disposizioni
dell'Articolo 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti
necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identità dei
fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su
altri congiunti prossimi saranno sempre registrate.
La Potenza occupante non dovrà ostacolare l'applicazione delle misure
preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in
favore dei fanciulli di età inferiore a quindici anni, delle donne
incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a sette anni, per
quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli
effetti della guerra
Articolo 51.
La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar
servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o
propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari è vietata.
Essa potrà costringere al lavoro persone protette soltanto se queste
hanno più di diciotto anni; potrà perà trattarsi unicamente di lavori
necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi
d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai
trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le persone
protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa
a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potrà
costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza
degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto.
Il lavoro sarà eseguito esclusivamente nell'interno del territorio
occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste
persone occupate sarà mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo
abituale di lavoro. Il lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato
alle capacità fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione
vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di
protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro,
l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli
infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarà applicabile
alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente
articolo.
In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla
mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o
semimilitare.
Articolo 52.
Nessun contratto, accordo o regolamento potrà ledere il diritto di ogni
singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di
rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne
l'intervento.
E' vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a
limitare le possibilità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato,
per indurli a lavorare per la Potenza occupante.
Articolo 53.
E' vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili
appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo
Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo
nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie
dalle operazioni militari.
Articolo 54.
E' vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei
funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro
confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione
per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per
motivi di coscienza.
Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso
dell'Articolo 51. Esso non limita la facoltà della Potenza occupante di
destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni.
Articolo 55.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei
suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e
medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e
altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio
occupato fossero insuffficienti.
La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili
o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze
e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni
della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre
convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le
disposizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo
il suo giusto valore.
Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che
fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo,
controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori
occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.
Articolo 56.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei
suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e
locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure
la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando
e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per
combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il
personale sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua
missione.
Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli
organi competenti dello Stato occupato non fossero più in funzione, le
autontà d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento
previsto dall'Articolo 18. In circostanze analoghe, le autorità
d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del
personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle
disposizioni degli articoli 20 e 21.
Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in
vigore, la Potenza occupante terrà conto delle esigenze morali ed etiche
della popolazione del territorio occupato.
Articolo 57.
Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessità la Potenza occupante
potrà requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari,
e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti
adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone
ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile.
Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere
requisiti, finché saranno necessari per i bisogni della popolazione
civile.
Articolo 58.
La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere
all'assistenza spirituale dei loro correligionari.
Essa accetterà altresì gli invii di libri e di oggetti necessari per i
bisogni religiosi e ne agevolerà la distribuzione in territorio
occupato.
Articolo 59.
Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della
stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante
accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta
popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.
Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un
ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce
Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed
effetti di vestiario.
Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di
questi invii e garantirne la protezione.
Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un
territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il
diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo
orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una
sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la
popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza
occupante.
Articolo 60.
Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante
dalle responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e
59. Essa non potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla
destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità,
nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il
consenso della Potenza protettrice.
Articolo 61.
La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli
precedenti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza
protettrice. Questa funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito
ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno
Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque
altro ente umanitario imparziale.
In questi invii di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato
dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia
necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza
occupante dovrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii.
Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il
transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a
territori occupati.
Articolo 62.
Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si
trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali
di soccorso che fossero loro indirizzati.
Articolo 63.
Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente
da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante:
a) le Società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaduna Rossa. dei
Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno proseguire le attività
conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle
conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre società di
soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in
condizioni analoghe;
b) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale e alla
struttura di queste società, cambiamento alcuno che possa pregiudicare
le attività indicate.
Le stesse norme si applicheranno all'attività e al personale di enti
speciali di carattere non militare, già esistenti o che fossero
istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione
civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica, distribuendo
soccorsi e organizzando il salvataggio.
Articolo 64.
La legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vigore, salvo
nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza
occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la
sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della
presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come
pure della necessità di assicurare l'amministrazione effettiva della
giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a
funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione.
La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del
territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per
permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente
Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio
come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei
beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonché degli
stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.
Articolo 65.
Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in
vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione,
nella lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo.
Articolo 66.
La Potenza occupante potrà, in caso di infrazione delle disposizioni
penali da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'Articolo 64,
deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e
regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede
nel paese occupato. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro
sede nel paese occupato.
Articolo 67.
I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori
all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per
quanto concerne il principio delle proporzionalità delle pene.
Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non è cittadino della
Potenza occupante.
Articolo 68.
Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente
nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non
colpisce la vita o l'integrità corporale dei membri delle forze o
dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo
collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o
dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati,
detta persona è punibile con l'internamento o la semplice prigione; la
durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarà proporzionata
all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento
sarà, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà
personale che potrà essere presa nei confronti delle persone protette. I
tribunali previsti dall'Articolo 66 della presente Convenzione saranno
liberi di convertire la pena della prigione in una misura d'internamento
della stessa durata.
Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante
conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di
morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste
siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli
impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali
che abbiano cagionato la morte di una o più persone, e a condizione che
la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio
dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte.
La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta
soltanto se l'attenzione del tribunale è stata specialmente richiamata
sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante,
non è legato a questa da alcun dovere di fedeltà.
La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata contro una
persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di
diciotto anni.
Articolo 69.
La durata della detenzione preventiva sarà in ogni caso dedotta da
qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta
accusata potesse essere condannata.
Articolo 70.
Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o
condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni
espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea
della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della
guerra.
I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del
conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno
essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del
territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle
ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura
delle ostilità che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio è
occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.
Articolo 71.
I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare
condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare.
Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sarà informato
senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei
particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sarà istruita
il più rapidamente possibile. La Potenza protettrice sarà informata di
ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone
protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a
morte o una pena d'imprigionamento di due anni o più essa potrà in
qualunque tempo informarsi dello stato della procedura. La Potenza
protettrice avrà inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta,
qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro
procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette.
La notificazione alla Potenza protettrice, come è prevista dal secondo
comma del presente articolo, dovrà essere fatta immediatamente e
giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della
data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non è
fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state
integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La
notificazione dovrà comprendere segnatamente le seguenti indicazioni:
a) identità dell'imputato;
b) luogo di residenza o di detenzione;
c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle
disposizioni penali su cui si basa);
d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;
e) luogo e data della prima udienza.
Articolo 72.
Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari
per la sua difesa e potrà, in particolare, far citare dei testi. Egli
avrà il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua
scelta, che potrà visitarlo liberamente e fruirà delle facilitazioni
necessarie per preparare la sua difesa.
Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene
procurerà uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi
sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante dovrà, con riserva del
consenso dell'imputato, procurargli un difensore.
Ogni imputato sarà, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito
da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del
tribunale. Egli potrà, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne
la sostituzione.
Articolo 73.
Ogni condannato avrà il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste
dalla legislazione applicata dal tribunale. Egli sarà pienamente
informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti
per esercitarli.
La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà, per
analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale non
prevede possibilità di appello, il condannato avrà il diritto di
ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autorità competente
della Potenza occupante.
Articolo 74.
I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di
assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona
protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a
porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in
tal caso, questa ne avvertirà la Potenza protettrice. Alla Potenza
protettrice dovrà essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione
del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti.
Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o
l'imprigionamento per due anni o più, saranno comunicate, con
indicazione dei motivi e il più rapidamente possibile, alla Potenza
protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione
fatta conformemente all'Articolo 71 e, in caso di sentenza implicante
una pena privativa della libertà personale, l'indicazione del luogo dove
sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali
del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della
Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una
pena privativa della libertà personale di due o più anni, i termini di
ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza
protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza.
Articolo 75.
Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del
diritto di chiedere la grazia.
Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un
termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza
protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che
conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia.
Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi
determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la
sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate è esposta ad
una minaccia organizzata; la Potenza protettrice riceverà in ogni caso
comunicazione di questa riduzione del termine e avrà sempre la
possibilità di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a
queste condanne a morte alle competenti autorità d'occupazione.
Articolo 76.
Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se
sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno
possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime
alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di
salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari
del paese occupato.
Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di
salute.
Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che
potessero richiedere.
Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla
sorveglianza immediata di donne.
Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni.
Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita
dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale
della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 143.
Articolo 77.
Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio
occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il
fascicolo che le concerne, alle autorità del territorio liberato.
Articolo 78.
Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di
sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone
protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o
procedere al loro internamento.
Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno
prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere fissata dalla
Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli
interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il più breva
termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno
sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura
di un organismo competente istituito da detta Potenza.
Le persone protette, cui è stata assegnata la residenza forzata e che
sono percià costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza
restrizione alcuna, delle disposizioni dell'Articolo 39 della presente
Convenzione.
SEZIONE IV. - NORME
CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI INTERNATI
CAPITOLO 1. - Disposizioni generali
Articolo 79.
Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in
conformità degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.
Articolo 80.
Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed
eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la
loro condizione di internati.
Articolo 81.
Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a
provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro
parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede.
Nessuna deduzione sarà fatta, per il rimborso di queste spese, dalle
indennità, dai salari o dai crediti degli internati.
La Potenza detentrice dovrà provvedere al sostentamento delle persone
che dipendono dagli internati, sempreché esse siano senza mezzi
sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.
Articolo 82.
La Potenza detentrice raggrupperà per quanto possibile gli internati
secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze. Gli
internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo
fatto della diversità di lingua.
Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa
famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel
medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del
lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste
dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una
separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro
figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di congiunti, siano
internati con loro.
I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile,
riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli
altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni
necessarie per condurre una vita di famiglia.
CAPITOLO II - Luoghi d'internamento
Articolo 83.
La Potenza detentrice non potrà organizzare i luoghi di internamento in
regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra.
La Potenza detentrice comunicherà, per il tramite delle Potenze
protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla
ubicazione geografica dei luoghi d'internamento.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare,
i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere I C, collocate in
modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio
aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro
mezzo di segnalazione. Nessun altro luogo all'infuori di un campo
d'internamento potrà essere segnalato in tal modo.
Articolo 84.
Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente
dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per
qualsiasi altro motivo.
Articolo 85.
La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure
necessarie e attuabili affinché le persone protette siano, sin
dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o
accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubrità e
assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli
effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun
caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli
internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero
temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse
dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le
circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da
temere tali rischi.
I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo
spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente
spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiade da
letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al
clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati .
Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi
alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia.
Sarà loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le
cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria:
saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni
necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sarà concesso
il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia.
Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura eccezionale e
temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo
familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser
messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli
impianti sanitari separati.
Articolo 86.
La Potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque
sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro
culti.
Articolo 87.
Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe,
saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicché gli internati
possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli
del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi
sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio
personale.
Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo
speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da
amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento
interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'Articolo 102, avrà
un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla
gestione di detto fondo.
Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo
creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito al fondo di assistenza
di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalità
o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che
sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in
potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti
utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo
contrario conchiuso tra le Potenze interessate.
Articolo 88.
In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad
altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in
numero sufficiente per garantire la protezione necessaria. In caso di
allarme, gli internati potranno recarvisi il più rapidamente possibile,
eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro
accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione,
che fosse presa a favore della popolazione, sarà applicata anche agli
internati.
Precauzioni suffficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento
contro i pericoli d'incendio.
CAPITOLO III. - Vitto e vestiario
Articolo 89.
La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità,
qualità e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di
salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure
tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati.
Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da s_ i
viveri supplementari di cui disponessero.
L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente. L'uso del
tabacco sarà permesso.
I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere
del lavoro che compiono.
Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai
quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro
bisogni fisiologici.
Articolo 90.
Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di
vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento
dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli
internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai
rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne
fornirà loro gratuitamente.
Il vestiario che la Potenza detentrice fornirà agli internati e i segni
distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non
dovranno avere carattere infamante n_ esporre a ridicolo chi li porta.
I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli
indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.
CAPITOLO IV. -
Igiene e cure mediche
Articolo 91.
Ogni luogo d'internamento disporrà di un'infermeria adeguata, posta
sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno
ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare
appropriato. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che
soffrono di affezioni contagiose o mentali.
Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato
esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione,
dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi
riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione.
Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della
loro nazionalità.
Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità
mediche per essere esaminati. Le autorità mediche della Potenza
detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una
dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle
sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di
questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale prevista
dall'Articolo 140.
Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a
mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi
dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente
all'internato.
Articolo 92.
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli
internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo
stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonché
di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della
tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse
comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e,
almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.
CAPITOLO V. - Religione. attività intellettuali e fisiche
Articolo 93.
Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro
religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione
che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle
autorità detentrici.
Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad
esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A
questo fine, la Potenza detentrice vigilerà che essi siano equamente
ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati
che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se
essi non sono in numero sufficiente, essa concederà loro le
facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da
un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a
visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del
culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libertà di
corrispondenza con le autorità religiose del paese di detenzione e,
nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose
internazionali della loro confessione. Questa corrispondenza non entrerà
in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline
indicato nell'Articolo 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni
dell'Articolo 112.
Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro
culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità
religiosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con
la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli
internati, oppure, qualora cià sia possibile dal lato confessionale, un
ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo fruirà
dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo
designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla
Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza.
Articolo 94.
La Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali educative,
ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di
parteciparvi o no. Essa prenderà tutte le misure possibili per
assicurare l'esercizio di queste attività e, in particolare, metterà a
disposizione locali adatti.
Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per
permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi. Si
provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi
potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia
fuori dl esso.
Gli internati dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici e di
partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti
saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi
speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.
Articolo 95.
La Potenza detentrice potrà impiegare degli internati come lavoratori
solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che,
imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una
infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure
i lavori di carattere degradante o umiliante.
Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno
rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni
.
Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di
costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale
sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro
cointernati; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di
manutenzione del luogo d'internamento; di incaricare queste persone di
lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a
lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei
o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato
potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico
dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile.
La detentrice assumerà l'intera responsabilità di tutte le condizioni di
lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento
degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni
di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle
malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e
all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un
lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno
fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli
internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza
detentrice, tenendo conto dell'obblogo della Potenza detentrice di
provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di
accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli
internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo
capoverso riceveranno dalla Potenza detentrice un equo salario; le
condizioni di lavoro e le indennità versate a titolo di risarcimento
degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno
inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella
medesima regione.
Articolo 96.
Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento. Le
autorità competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo
luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei
distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.
Il comandante terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che
gli sono sottoposti e lo comunicherà ai delegati della Potenza
protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre
organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.
CAPITOLO VI. -
Proprietà personali e risorse pecuniarie
Articolo 97.
Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti
d'uso personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli,
ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non
potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sarà
loro rilasciata una ricevuta particolareggiata.
Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo
internato, come previsto dall'Articolo 98; esse non potranno essere
convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del
territorio nel quale il proprietario è internato, o che l'internato vi
consenta.
Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi
prevalentemente valore personale o sentimentale.
La visita personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da
donne.
Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati
riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in
conformità dell'Articolo 98, come pure tutti gli oggetti, somme,
assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante
l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice
dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in vigore. Qualora un
bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virtù di questa
legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareggiato.
I documenti di famiglia e d'identità in possesso degli internati
potranno esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non
dovranno mai rimanere senza documenti d'identità. Se non ne possiedono,
riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorità detentrici e
che serviranno loro di documenti d'identità sino alla fine
dell'internamento.
Gli internati potranno conservare presso di s_ una determinata somma in
contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti.
Articolo 98.
Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter
acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc.
Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni
d'acquisto.
Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui
sono attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse
soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni,
conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi
dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni
categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non
potranno essere fissati da questa Potenza n_ essere distribuiti dalla
Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'Articolo 27
della presente Convenzione.
La Potenza detentrice terrà, per ogni internato, un conto regolare a
credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente
articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonché gli invii di denaro
che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo
conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere
disponibili in virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si
trova l'internato. Gli sarà concessa ogni facilitazione compatibile con
la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi
alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui.
L'internato potrà prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla
Potenza detentrice, le somme necessarie per le sue spese personali. Gli
saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare
il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto sarà
comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato
che fosse trasferito.
CAPITOLO VII. - Amministrazione e disciplina
Articolo 99.
Ogni luogo d'internamento sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale o
funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei
ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice.
L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento
possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del
suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderà
dell'applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sarà
istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti
concernenti la sua applicazione.
Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali
conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi
nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli
internati o saranno in possesso del comitato d'internati.
I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno
essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei
luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano.
Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno
parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.
Articolo 100.
La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i
principi d'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che
impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o
vessazioni di carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di
marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati .
In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli
esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e
le restrizioni di vitto.
Articolo 101.
Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui
potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono
sottoposti.
Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di
rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente
se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della Potenza
protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare
doglianze nei riguardi del regime di internamento.
Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza
e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse
non potranno dar luogo a punizione alcuna.
I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza
protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi
d'internamento e sui bisogni degli internati.
Articolo 102.
In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente,
ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato
di rappresentarli davanti alle autorità della Potenza detentrice, alle
Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad
ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno
rieleggibili.
Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà
stata approvata dall'autorità detentrice. I motivi eventuali di rifiuto
o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici
interessate.
Articolo 103.
I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale
e intellettuale degli internati.
In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare
tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa
competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro
affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 104.
I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro,
se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.
I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari
che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione
materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria
all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro,
presa in consegna di merci, ecc.).
Ogni facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la
loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici,
con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce
Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli
internati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti
fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il
loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze
non saranno limitate n_ entreranno in linea di conto per il calcolo del
numero di lettere e cartoline indicato nell' Articolo 107.
Nessun membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia
stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo
successore al corrente degli affari pendenti.
CAPITOLO VIII. - Relazioni con l' estero
Articolo 105.
Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze
detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono
cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per
l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse
notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure.
Articolo 106.
Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo
internamento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un
luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento
in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua
famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140,
dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al
modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo
internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette
cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non
potranno essere ritardate in nessun modo.
Articolo 107.
Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e
cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero
delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero
non potrà essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese,
conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente
Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni ala
corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno
essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a
richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline dovranno
essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere
ritardate o trattenute per motivi disciplinari.
Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia
o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di darne per via
ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da
distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi,
verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui
dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilità in caso di
riconosciuta urgenza.
Di regola, la corrispondenza degli internati sarà redatta nella loro
lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la
corrispondenza in altre lingue.
Articolo 108.
Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante
qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti
specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come
pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di
religione, di studio o di svago. Tali invii non potranno, in nessun
modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in
virtù della presente Convenzione.
Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare,
di limitare la quantità di detti invii, la Potenza protettrice, il
Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di
soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti
invii, dovranno esserne debitamente avvertiti.
Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o
collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra
le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il
ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii
di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi
sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.
Articolo 109.
In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalità
relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di
soccorso collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i
soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.
I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il
diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di
soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro
distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari.
Ne' essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza
protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni
altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di
trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai
loro destinatari.
Articolo 110.
Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia
da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra.
Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli
invii di denaro, provenienti da altri paesi, destinati agli internati o
da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici
d'informazioni previsti dall'Articolo 140, saranno franchi di qualunque
tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazione quanto nei
paesi intermediari. In particolar modo, le franchigie di porto previste
dalla Convenzione postale universale del 1947 e dagli accordi
dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalità
nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a
questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della
presente Convenzione. I paesi che non partecipano a questi accordi
saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le franchigie
previste .
Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati,
che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser
loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in
tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze
partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro
territori rispettivi.
Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero
coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello
speditore.
Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile
le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro
destinati.
Articolo 111.
Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di
adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli
invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze
protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od
Ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto,
potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii
con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o
aeroplani,ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno
di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la
circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.
Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per
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