La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati Articoli della convenzione e dei protocolli rilevanti per le donne
Convenzioni di Ginevra/Diritto umanitario Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di ginevra del 12 agosto 1949
  Convenzione di ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

 

 

diritti umani contro la tortura Convenzioni di Ginevra
diritti dell'infanzia    

Convenzioni di Ginevra/Diritto umanitario

Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto umanitario:

  1. Quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad esempio attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre sono riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici (specificamente indicate dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano la vita della nazione.
  2. I diritti e doveri specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti armati, relativi a questioni come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i diritti delle popolazioni civili ecc.

I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due protocolli.

La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto membri delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000).

La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.

Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta:

  1. la violenza contro la vita e le persone;
  2. la cattura di ostaggi;
  3. l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
  4. l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.

Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto di vista di genere su tutti questi temi è stata più volte sottolineata all’interno della comunità internazionale, sia dai movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non governativi che istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della Corte penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni del diritto umanitario.

 

 

 

Convenzione di ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949*



I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:


TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare.
Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le ga- ranzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4.
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini.
I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano.
Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato nell'Articolo 13.
Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.

Articolo 5.
Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato.
Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione è arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perché giustamente sospettata di svolgere un'attività dannosa per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potrà, se la sicurezza militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla presente convenzione.
In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come è previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena cià sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante, secondo il caso.

Articolo 6.
La presente Convenzione si applicherà sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell'art 2.
Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione cesserà con la fine generale delle operazioni militari.
In territorio occupato l'applicazione della presente Convenzione cesserà un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell'occupazione ´ sempreché questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta ´ dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.
Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuerà ad applicarsi nell'intervallo, la Convenzione presente.

Articolo 7.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione delle persone protette, come è regolata dalla presente Convenzione, n_ limitare i diritti che questa conferisce loro.
Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.

Articolo 8.
Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente
Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 9.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Articolo 10.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione delle persone civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Articolo 11.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.
Se la protezione non puà in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente.
Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.
Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale.

Articolo 12.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.
A questo scopo ognuna delle Potenze protettrici potrà su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte delle persone protette eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

 

TITOLO II
Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra

Articolo 13.
Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.

Articolo 14.
Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni.
Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.
Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza.

Articolo 15.
Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti:
a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;
b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.
Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarà stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisserà l'inizio e la durata della neutralizzazione della zona.

Articolo 16.
I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari.
Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.

Articolo 17.
Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona.

Articolo 18.
Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.
Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione.
Gli ospedali civili saranno contrassegnati, sempreché vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.
In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari puà costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.

Articolo 19.
La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quade è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.

Articolo 20.
Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarà rispettato e protetto.
Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si farà riconoscere mediante una carta di identità attestante la qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umidità e portato al braccio sinistro. Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'Articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e avrà diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identità indicherà i compiti che gli sono assegnati.
La direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione delle autorità competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale.

Articolo 21.
I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'Articolo 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Articolo 22.
Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate.
Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'Articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna.
Salvo accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico.
Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita.

Articolo 23.
Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere.
L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:
a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure
b) che il controllo possa non essere efficace, o
c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci.
La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, puà porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici.
Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.

Articolo 24.
Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale.
Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne è una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso.
Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro documento.

Articolo 25.
Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato.
Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi).
Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al più l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.

Articolo 26.
Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorirà l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di sicurezza da essa prese.

 

TITOLO III
Statuto e trattamento delle persone protette

SEZIONE I. - DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN CONFLITTO E I TERRITORI OCCUPATI

Articolo 27.
Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.
Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.
Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.
Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.

Articolo 28.
Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.

Articolo 29.
La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, è responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile incorrere.

Articolo 30.
Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Società nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli.
Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di sicurezza.
Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'Articolo 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale.

Articolo 31.
Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.

Articolo 32.
Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.

Articolo 33.
Nessuna persona protetta puà essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate.
E' proibito il saccheggio.
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.

Articolo 34.
La cattura di ostaggi è vietata.




SEZIONE II. - STRANIERI SUL TERRITORIO Dl UNA PARTE IN CONFLITTO

Articolo 35.
Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio all'inizio o nel corso di un conflitto, avrà il diritto di farlo, a meno che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il territorio sarà esaminata secondo una procedura regolare, e la decisione dovrà essere presa il più rapidamente possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potrà munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale.
Le persone alle quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio, avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza detentrice, riesamini questo rifiuto entro il più breve termine possibile.
Se ne è fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e, il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si trovino in questo caso.

Articolo 36.
Le partenze autorizzate in virtù del precedente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrità e di alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i beneficiari sono cittadini. Le modalità pratiche di questi trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate.
Si fa riserva per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver conchiuso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico.

Articolo 37.
Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che subiscono una pena privativa della libertà personale, saranno durante la loro detenzione, trattate con umanità.
Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio, in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 38.
Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in virtù della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette rimarrà, di massima, regolata dalle disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti:
1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati;
2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;
3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto;
4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;
5) i fanciulli d'età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale.

Articolo 39.
Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la loro attività remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell'Articolo 40), degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano.
Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente quando questa persona non puà, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico.
Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle società di beneficenza menzionate nell'Articolo 30.

Articolo 40.
Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano.
Se le persone protette sono di nazionalità nemica, esse potranno essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni militari.
Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali.
In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo, conformemente all'Articolo 30.

Articolo 41.
Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le più severe misure di controllo alle quali essa potrà ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza forzata o l'internamento, conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43.
Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virtù di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro luogo, la Potenza detentrice si conformerà, il più esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV, titolo III della presente Convenzione).

Articolo 42.
L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente necessario.
Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova procederà a questo internamento.

Articolo 43.
Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata assegnata una residenza forzata, avrà il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza protettrice, riesamini entro il più breve termine possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio amministrativo procederà periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad un esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano.
Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza detentrice comunicherà, il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i nomi delle persone protette che sono state internate o alle quali è stata assegnata una residenza forzata, come pure i nomi di quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva, le decisioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del presente articolo saranno pure notificate il più rapidamente possibile alla Potenza protettrice.

Articolo 44.
Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la Potenza detentrice non tratterà come stranieri nemici, esclusivamente in base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono effettivamente della protezione di alcun governo.

Articolo 45.
Le persone protette non potranno essere trasferite a una Potenza che non partecipi alla Convenzione.
Questa disposizione non puà impedire il rimpatrio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine delle ostilità.
Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta desidera ed è in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal modo trasferite, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovrà esser dato seguito a questa domanda.
Una persona protetta non potrà, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa puà temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o religiose.
Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradizione, in virtù dei trattati d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle ostilità, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.

Articolo 46.
Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità.
Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.

 

SEZIONE III. - TERRITORI OCCUPATI

Articolo 47.
Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, n_ in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, n_ in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, n_, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.

Articolo 48.
Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio è occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste dall'Articolo35 e le decisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di detto articolo.

Articolo 49.
I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.
La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato.
Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.
La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo.
La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano.
La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

Articolo 50.
La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli.
Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale, n_ arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa.
In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi.
Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virtù delle disposizioni dell'Articolo 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identità dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate.
La Potenza occupante non dovrà ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di età inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra

Articolo 51.
La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari è vietata.
Essa potrà costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno più di diciotto anni; potrà perà trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potrà costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto.
Il lavoro sarà eseguito esclusivamente nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sarà mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro. Il lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato alle capacità fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarà applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente articolo.
In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare.

Articolo 52.
Nessun contratto, accordo o regolamento potrà ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento.
E' vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibilità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante.

Articolo 53.
E' vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari.

Articolo 54.
E' vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza.
Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'Articolo 51. Esso non limita la facoltà della Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni.

Articolo 55.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insuffficienti.
La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore.
Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.

Articolo 56.
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua missione.
Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero più in funzione, le autontà d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto dall'Articolo 18. In circostanze analoghe, le autorità d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21.
Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terrà conto delle esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato.

Articolo 57.
Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessità la Potenza occupante potrà requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile.
Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti, finché saranno necessari per i bisogni della popolazione civile.

Articolo 58.
La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari.
Essa accetterà altresì gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerà la distribuzione in territorio occupato.

Articolo 59.
Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.
Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.
Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione.
Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.

Articolo 60.
Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice.

Articolo 61.
La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario imparziale.
In questi invii di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii.
Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati.

Articolo 62.
Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati.

Articolo 63.
Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante:
a) le Società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaduna Rossa. dei Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno proseguire le attività conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre società di soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in condizioni analoghe;
b) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale e alla struttura di queste società, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività indicate.
Le stesse norme si applicheranno all'attività e al personale di enti speciali di carattere non militare, già esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio.

Articolo 64.
La legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vigore, salvo nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessità di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione.
La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonché degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.

Articolo 65.
Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo.

Articolo 66.
La Potenza occupante potrà, in caso di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'Articolo 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato.

Articolo 67.
I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle proporzionalità delle pene.
Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza occupante.

Articolo 68.
Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integrità corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona è punibile con l'internamento o la semplice prigione; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarà proporzionata all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sarà, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà personale che potrà essere presa nei confronti delle persone protette. I tribunali previsti dall'Articolo 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigione in una misura d'internamento della stessa durata.
Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte.
La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale è stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non è legato a questa da alcun dovere di fedeltà.
La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di diciotto anni.

Articolo 69.
La durata della detenzione preventiva sarà in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata potesse essere condannata.

Articolo 70.
Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra.
I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio è occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.

Articolo 71.
I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare.
Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sarà informato senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sarà istruita il più rapidamente possibile. La Potenza protettrice sarà informata di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni o più essa potrà in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura. La Potenza protettrice avrà inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette.
La notificazione alla Potenza protettrice, come è prevista dal secondo comma del presente articolo, dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non è fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La notificazione dovrà comprendere segnatamente le seguenti indicazioni:
a) identità dell'imputato;
b) luogo di residenza o di detenzione;
c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle disposizioni penali su cui si basa);
d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;
e) luogo e data della prima udienza.

Articolo 72.
Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potrà, in particolare, far citare dei testi. Egli avrà il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potrà visitarlo liberamente e fruirà delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.
Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procurerà uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante dovrà, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un difensore.
Ogni imputato sarà, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale. Egli potrà, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione.

Articolo 73.
Ogni condannato avrà il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli.
La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà, per analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilità di appello, il condannato avrà il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autorità competente della Potenza occupante.

Articolo 74.
I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertirà la Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrà essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti.
Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o l'imprigionamento per due anni o più, saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'Articolo 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertà personale, l'indicazione del luogo dove sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una pena privativa della libertà personale di due o più anni, i termini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza.

Articolo 75.
Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia.
Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia.
Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate è esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avrà sempre la possibilità di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autorità d'occupazione.

Articolo 76.
Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato.
Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute.
Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere.
Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne.
Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni.
Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 143.

Articolo 77.
Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autorità del territorio liberato.

Articolo 78.
Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento.
Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il più breva termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza.
Le persone protette, cui è stata assegnata la residenza forzata e che sono percià costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'Articolo 39 della presente Convenzione.

 

SEZIONE IV. - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI INTERNATI
CAPITOLO 1. - Disposizioni generali

Articolo 79.
Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in conformità degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.

Articolo 80.
Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati.

Articolo 81.
Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede.
Nessuna deduzione sarà fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennità, dai salari o dai crediti degli internati.
La Potenza detentrice dovrà provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati, sempreché esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.

Articolo 82.
La Potenza detentrice raggrupperà per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità di lingua.
Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro.
I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.



CAPITOLO II - Luoghi d'internamento

Articolo 83.
La Potenza detentrice non potrà organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra.
La Potenza detentrice comunicherà, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere I C, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere segnalato in tal modo.

Articolo 84.
Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per qualsiasi altro motivo.

Articolo 85.
La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinché le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubrità e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi.
I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiade da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati .
Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia. Sarà loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sarà concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia.
Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati.

Articolo 86.
La Potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.

Articolo 87.
Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicché gli internati possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale.
Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'Articolo 102, avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo.
Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalità o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.

Articolo 88.
In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati potranno recarvisi il più rapidamente possibile, eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarà applicata anche agli internati.
Precauzioni suffficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.



CAPITOLO III. - Vitto e vestiario

Articolo 89.
La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità, qualità e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati.
Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da s_ i viveri supplementari di cui disponessero.
L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso.
I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono.
Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.

Articolo 90.
Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne fornirà loro gratuitamente.
Il vestiario che la Potenza detentrice fornirà agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infamante n_ esporre a ridicolo chi li porta.
I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.

 

CAPITOLO IV. - Igiene e cure mediche

Articolo 91.
Ogni luogo d'internamento disporrà di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali.
Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione.
Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalità.
Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati. Le autorità mediche della Potenza detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140.
Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato.

Articolo 92.
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonché di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.



CAPITOLO V. - Religione. attività intellettuali e fisiche

Articolo 93.
Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità detentrici.
Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza detentrice vigilerà che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa concederà loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libertà di corrispondenza con le autorità religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali della loro confessione. Questa corrispondenza non entrerà in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'Articolo 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'Articolo 112.
Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità religiosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora cià sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza.

Articolo 94.
La Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prenderà tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attività e, in particolare, metterà a disposizione locali adatti.
Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi. Si provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori dl esso.
Gli internati dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.

Articolo 95.
La Potenza detentrice potrà impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante.
Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni .
Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d'internamento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile.
La detentrice assumerà l'intera responsabilità di tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrice, tenendo conto dell'obblogo della Potenza detentrice di provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennità versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione.

Articolo 96.
Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento. Le autorità competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.

 

CAPITOLO VI. - Proprietà personali e risorse pecuniarie

Articolo 97.
Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sarà loro rilasciata una ricevuta particolareggiata.
Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato, come previsto dall'Articolo 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario è internato, o che l'internato vi consenta.
Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale.
La visita personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da donne.
Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformità dell'Articolo 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virtù di questa legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareggiato.
I documenti di famiglia e d'identità in possesso degli internati potranno esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identità. Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorità detentrici e che serviranno loro di documenti d'identità sino alla fine dell'internamento.
Gli internati potranno conservare presso di s_ una determinata somma in contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti.

Articolo 98.
Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto.
Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non potranno essere fissati da questa Potenza n_ essere distribuiti dalla Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'Articolo 27 della presente Convenzione.
La Potenza detentrice terrà, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonché gli invii di denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli sarà concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui. L'internato potrà prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto sarà comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che fosse trasferito.



CAPITOLO VII. - Amministrazione e disciplina

Articolo 99.
Ogni luogo d'internamento sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice. L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderà dell'applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione.
Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d'internati.
I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano.
Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.

Articolo 100.
La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i principi d'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati .
In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto.

Articolo 101.
Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti.
Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento.
Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.
I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati.

Articolo 102.
In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorità della Potenza detentrice, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno rieleggibili.
Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà stata approvata dall'autorità detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate.

Articolo 103.
I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati.
In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 104.
I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.
I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.).
Ogni facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate n_ entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell' Articolo 107.
Nessun membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.



CAPITOLO VIII. - Relazioni con l' estero

Articolo 105.
Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure.

Articolo 106.
Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Articolo 107.
Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni ala corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.
Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilità in caso di riconosciuta urgenza.
Di regola, la corrispondenza degli internati sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.

Articolo 108.
Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.
Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantità di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti.
Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.

Articolo 109.
In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalità relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.
I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari.
Ne' essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.

Articolo 110.
Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra.
Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'Articolo 140, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari. In particolar modo, le franchigie di porto previste dalla Convenzione postale universale del 1947 e dagli accordi dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalità nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione. I paesi che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le franchigie previste .
Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi.
Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore.
Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati.

Articolo 111.
Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od Ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani,ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.
Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmet